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COMMENTI - Classificazione rifiuti: 1º marzo – 5 luglio 2018, una pericolosa finestra temporale che arriva dall’Europa e che nessuno ha saputo gestire

L’intervento si propone di spiegare, in estrema sintesi, la situazione che si è venuta a creare in questo periodo e che ha scatenato le più diverse reazioni: dall’indifferenza totale (i.e. troppo difficile, troppo complesso quindi da ignorare) alla paventata paralisi totale del gracile e precario sistema di gestione dei rifiuti italiano. Nel mezzo, c’è l’attenzione dei tanti operatori scrupolosi che, a fronte dell’evoluzione normativa, qui spiegata, hanno alzato l’asticella dei controlli, esigendo documentazioni in linea con le disposizioni aggiornate.
Oggetto del presente intervento sono le modifiche introdotte dal Regolamento 2016/1179/Ue, (IX Adeguamento al progresso tecnico) in vigore dal 9 agosto 2016, che si applicano dal 1º marzo 2018, fatta eccezione per la soppressione della tabella 3.2 all’allegato VI che si applica già dal 1º giugno 2017.
Tuttavia, non si tratta di novità né, di sorprese, bensì di cambiamenti annunciati già un anno e mezzo fa e che, in molti, hanno fatto finta di non vedere.

(02/03/2018) di Claudio Rispoli

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INTERVENTI - Classificazione rifiuti: ancora in bilico

Mai come quest’anno, il dibattito sulla classificazione dei rifiuti, e in particolare sui codici “speculari”, è stato altrettanto intenso e segnato da contrasti.
Il presente intervento si focalizza sull’attuale quadro normativo, tutt’altro che definitivo e quindi su “come fare” in questa fase. Inoltre formula brevi osservazioni sull’accesa polemica intercorsa sul punto e della quale, in punto di merito, non c’era decisamente bisogno.
Come noto, la rimessione degli atti da parte della Corte di Cassazione alla Corte di Giustizia Ue 1 mediante l’Ordinanza n. 37460 del 27 luglio 2017, ha “congelato” la situazione, ma è chiaro che, in attesa dell’autorevole risposta, occorre comunque classificare i rifiuti e non sono pochi gli elementi di incertezza.
Quindi, il già complesso (e ipertrofico) quadro tecnico-normativo sulla classificazione dei rifiuti si arricchisce di ulteriori elementi di attenzione. E precisamente:
• i quesiti posti alla Corte di Giustizia Ue
• gli atti ad essi sottostanti, in particolare la nota tecnica Ispra sull’articolo 9 del Dl 91/2017 in materia di classificazione dei rifiuti, presentata all’Ufficio di Presidenza dei Gruppi parlamentari della Commissione Bilancio del Senato del 4 luglio 2017 2
• la legge 123/2017.

(28/09/2017) di Claudio Rispoli

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COMMENTI - Ecotossicità: le nuove regole dettate dall’Europa con il regolamento Ue 2017/997

Dal 1º giugno 2015 la direttiva 67/548/Cee non è più applicabile e il Regolamento (Ue) 1357/2014 che è stato emanato perché dal 1º giugno 2015 la direttiva 67/548/Cee veniva abrogata e sostituita dal Regolamento (Ce) 1272/2008; pertanto, era necessario adeguare l’allegato III della direttiva 2008/98/Ce, che riportava un generale riferimento alla direttiva 67/548/Cee ed in particolar modo per la caratteristica di pericolo “Ecotossico” un riferimento esplicito all’allegato VI della medesima direttiva 67/548/Cee.
Pertanto è assolutamente evidente che, anche se nella nota del Regolamento (Ue) 1357/2014 si fa riferimento ancora alla direttiva 67/548/Cee, in attesa di completare gli studi avviati per la caratteristica di pericolo “Ecotossico”, quel riferimento a decorrere dal 1º giugno 2017 (data ultima di vigenza di tale direttiva 67/548/Cee), va inteso come riferito al Regolamento Clp, il quale ha sostituito in modo definitivo la vecchia disciplina comunitaria in materia di classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e preparati pericolosi.

(31/08/2017) di Loredana Musmeci

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INTERVENTI - La classificazione dei rifiuti contenenti idrocarburi: lo stato dell’arte e i pareri dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS)

In esito alla vigenza della Decisione 2014/955/Ue e Regolamento (Ue)1357/2014, in materia di classificazione dei rifiuti, i pareri emanati dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS) sono ancora pienamente applicabili e non sono in contrasto con la nuova disciplina comunitaria.
In particolar modo, il parere del 6 agosto 2010 relativo all’applicazione della caratteristica “ecotossico” ai rifiuti contenenti idrocarburi di origine non nota è assolutamente attuale.
Si ricorda, inoltre, che per quanto concerne le caratteristiche di pericolo “Cancerogeno” e “Mutageno” i pareri dell’Istituto Superiore di Sanità per i rifiuti contenenti idrocarburi di origine non nota sono assurti a rango di norma giuridica; quindi, essi vanno applicati.

(25/12/2016) di Loredana Musmeci