Classificazione rifiuti: i principi affermati dal combinato intervento di Corte di Giustizia e Corte di Cassazione
La massima
Rifiuti – Classificazione – Caratteristiche di pericolo dei rifiuti – Articolo 184 e allegato D, Dlgs 152/2006 – Articolo 3 e allegato 3, direttiva 2008/98/Ce – Interpretazione pregiudiziale della Corte di Giustizia Ue a mezzo sentenza 28 marzo 2019, cause riunite da C-487/17 a C-489/17 – Principi – Rifiuti ai quali possono essere assegnati codici corrispondenti a rifiuti pericolosi e a rifiuti non pericolosi (cd. rifiuti con “codici a specchio”) – Composizione non nota – Presunzione di pericolosità – Insussistenza – Obbligo del detentore di raccogliere informazioni per acquisire una conoscenza sufficiente della composizione – Sussistenza – Metodologia di raccolta informazioni – Ricorso a metodi riconosciuti a livello internazionale come specificati dalla sentenza 28 marzo 2019 della Corte di Giustizia Ue – Sussistenza – Analisi chimica – Obbligo di verificare l’assenza nel rifiuto di qualsiasi sostanza pericolosa – Insussistenza – Obbligo di ricercare solo le sostanze che possono ragionevolmente trovarsi nel rifiuto – Sussistenza
Nel caso in cui non sia immediatamente nota la composizione di un rifiuto che potrebbe rientrare tra quelli classificabili con codici speculari, è obbligo del detentore, in quanto responsabile della gestione, raccogliere le informazioni idonee a consentirgli di acquisire una conoscenza sufficiente di detta composizione e, in tal modo, di attribuire a tale rifiuto il codice appropriato.
I giudici illustrano i diversi metodi per raccogliere dette informazioni, richiamando, oltre a quelli indicati alla rubrica intitolata “Metodi di prova” di cui all’allegato III della direttiva 2008/98, la possibilità di fare riferimento: 1) alle informazioni sul processo chimico o sul processo di fabbricazione che “generano rifiuti” nonché sulle relative sostanze in ingresso e intermedie, inclusi i pareri di esperti; 2) alle informazioni fornite dal produttore originario della sostanza o dell’oggetto prima che questi diventassero rifiuti, ad esempio schede di dati di sicurezza, etichette del prodotto o schede di prodotto; 3) alle banche dati sulle analisi dei rifiuti disponibili a livello di Stati membri; al campionamento e all’analisi chimica dei rifiuti, evidenziando, con riferimento a tale ultimo punto, che analisi chimica e campionamento devono offrire devono offrire garanzie di efficacia e di rappresentatività. (C.K.)
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