Prossimità agli impianti di recupero può essere criterio obbligatorio in gara
Consiglio di Stato – Sentenza 31 marzo 2025, n. 2680
La massima
Ai sensi del Codice ambientale le stazioni appaltanti, in sede di gara, devono privilegiare, nella scelta del concorrente, colui che rispetti il principio di prossimità degli impianti di recupero.
È quindi da ritenersi legittima la previsione, nella documentazione di gara, che consente la partecipazione solo agli operatori che abbiano un impianto di trattamento entro la distanza individuata nel bando, escludendo tutti gli altri nell’ambito delle procedure ad evidenza pubblica.
In materia di trattamento rifiuti, trova applicazione l’articolo 181, comma 5, Codice dell’ambiente, che impone alle stazioni appaltanti di privilegiare “anche con strumenti economici, il principio di prossimità degli impianti di recupero”.Le relative clausole del bando di gara rappresentano un’applicazione del suddetto principio di prossimità, il quale trova il suo fondamento in ragioni di tutela ambientale, il che è sufficiente ad escludere il profilo di illegittimità della procedura di gara (C.K.).
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