Dovere di collaborazione e garanzie di difesa nei controlli ambientali
Nel nostro ordinamento esiste un dovere di collaborazione nei controlli ambientali i cui limiti si ricavano, implicitamente, dalle norme che puniscono le attività di intralcio o di impedimento di tale attività, restando però fermo il diritto al silenzio su fatti il cui disvelamento potrebbe comportare una responsabilità penale, in applicazione del principio “nemo tenetur se ipse accusare” (divieto dell’obbligo delle cd. autoincriminazioni).
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