Interventi

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INTERVENTI - L’ambiente e la Convenzione europea dei diritti dell’uomo

Anche se non è menzionato tra i diritti fondamentali riconosciuti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (Cedu), l’ambiente costituisce un valore fondamentale che la giurisprudenza della Corte Edu riconosce come caratterizzante i singoli diritti, quali, in particolare, quello al domicilio ed alla vita privata e familiare (articolo 8) e quello alla vita (articolo 2). Conseguenza del riconoscimento della violazione dei diritti fondamentali nella loro valenza “ambientale” è l’applicazione del sistema di tutela previsto dalla Cedu, comprensivo dell’equo indennizzo e dell’eventuale conformazione del sistema legislativo qualora tale violazione sia dipesa da carenze di tipo normativo. E ciò a prescindere dallo stato di attuazione del diritto Ue, che riguarda un contesto del tutto diverso ed autonomo rispetto a quello rientrante nell’ambito della Cedu.

(31/08/2018) di Pasquale Fimiani

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INTERVENTI - Bonifiche: il responsabile del superamento delle Csc, se ignoto (o inerte), deve essere sempre cercato e diffidato a provvedere

Spesso accade che, in esito ad un subentro aziendale o di titolarità immobiliare, vi sia una segnalazione di potenziale contaminazione da parte del nuovo acquirente, il quale, facendosi parte diligente, si assume gli oneri procedurali e patrimoniali per la riparazione ed il rispristino, impegnandosi anche verso il cedente, e liberandolo espressamente, a seguire a proprie spese la disciplina per la bonifica.
Altre volte, invece, accade che proprietari incolpevoli si ritrovino contaminazioni nelle proprie aree, ed intervengano direttamente, per tutelare il valore del loro patrimonio immobiliare, a prescindere dalla responsabilità effettiva di tale inquinamento, spesso imputabile a fatti e/o soggetti ignoti.
In entrambi i casi, per quanto vi sia comunque un soggetto incolpevole che, per le ragioni più diverse, provveda ad intraprendere le procedure di cui al Titolo V, parte IV, del “Codice ambientale” e gli interventi di riparazione e ripristino, la P.a. deve sempre ricercare l’effettivo responsabile attraverso una precisa e rigorosa ricognizione/istruttoria, ai fini della oggettiva attribuzione della responsabilità per l’inquinamento cagionato.
La P.a., quindi, è sempre tenuta, in caso di superamento delle Csc, a ricercare il responsabile della contaminazione per l’esatta attribuzione delle responsabilità di carattere amministrativo, penale e civile (ad es. in caso di risarcimento del danno ambientale).

(06/07/2018) di Daniele Salvatori

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INTERVENTI - A proposito di dimensionamento degli impianti di gestione dei rifiuti (anche speciali)

La sentenza (Consiglio di Stato 3107/2018), pur confermando l’annullamento dell’autorizzazione rilasciata dalla Città metropolitana per l’inottemperanza all’obbligo di realizzare preventivamente le opere di compensazione (il che rende impossibile la realizzazione dell’impianto), afferma che è corretta la previsione, contenuta nel Piano provinciale, di prendere in considerazione anche i rifiuti speciali non pericolosi ai fini della programmazione e del dimensionamento dell’impianto di termodistruzione.
La scelta operata non risulta in contrasto né con la normativa statale, né con il Piano regionale, rientrando nella potestà pianificatoria della Provincia. Se è vero che il principio di gerarchia dei criteri di gestione vale anche per i rifiuti speciali, non può negarsi che la necessaria attività di riduzione della produzione, recupero e riciclaggio, cui deva procedersi a monte, non confligge con la previsione di individuare il dimensionamento degli impianti anche in funzione della quota dei rifiuti speciali che confluirà in tali impianti: solo a tal fine i rifiuti speciali non pericolosi sono stati presi in considerazione nell’ambito del Piano provinciale.

(29/06/2018) di Massimo Medugno

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INTERVENTI - Le misure di prevenzione: una nuova frontiera della tutela ambientale

Un tema fino ad oggi restato ai margini della tutela contro la criminalità ambientale è stato quello dell’applicazione delle misure di prevenzione (personali e patrimoniali) nei confronti dei soggetti socialmente pericolosi rientranti nelle categorie previste dall’articolo 4 del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, tra le quali sono previsti espressamente solo gli indiziati del delitto di organizzazione di traffico illecito di rifiuti, mentre anche per altre categorie quali coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi, o che per la condotta ed il tenore di vita, vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose, ovvero che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica, può venire in evidenza la figura del c.d. “inquinatore socialmente pericoloso”.

(29/06/2018) di Pasquale Fimiani

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INTERVENTI - Tariffa puntuale: ulteriori riflessioni in attesa dell’Arera

Il presente intervento aggiunge riflessioni e raccoglie l’invito a spunti propositivi in materia di tariffa puntuale, formulato dal Direttore generale del Ministero dell’Ambiente, Dott. Mariano Grillo, in un suo precedente intervento, elaborato in risposta ad una riflessione di chi scrive (entrambi pubblicati in questa Rivista).
Inoltre, la legge 205/2017 ha attribuito competenze specifiche alla nuova Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente “Arera” e annuncia l’elaborazione di un metodo tariffario costruito sul modello del servizio idrico integrato, volto alla tendenziale copertura integrale dei costi del servizio.
L’intervento dell’Autorità, peraltro, è limitato alla sola entrata patrimoniale e non si estende alla regolazione della costruzione del prelievo tributario.

(31/05/2018) di Luigi Lovecchio

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INTERVENTI - Il confine tra fase amministrativa e penale nei controlli ambientali

Nell’ambito dei controlli in materia di inquinamento sono spesso necessari accertamenti di natura tecnica, consistenti o in un’attività di prelievo di campioni e successive analisi, ovvero nel mero accertamento strumentale del superamento di determinati standards. Tali accertamenti possono riguardare la fase di competenza degli organi amministrativi di vigilanza nel corso della quale emergono elementi di reato per i quali si avvia successivamente l’indagine penale; oppure possono avere, fin dall’inizio, natura di indagini penali, disposte dal Pm, ovvero di iniziativa da parte della Polizia Giudiziaria, eventualmente avvalendosi di ausiliario. Occorre quindi prima verificare se l’attività svolta rientri in quella amministrativa o di P.G. e poi, una volta concluso che si rientra nella prima, individuare le regole applicabili per l’utilizzo in sede penale degli elementi acquisiti negli accertamenti di natura inizialmente amministrativa.

(26/05/2018) di Pasquale Fimiani

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INTERVENTI - Il Consiglio di Stato “inceppa” gli ingranaggi dell’economia circolare

L’Autore commenta la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, 28 febbraio 2018, n. 1229, che ha affermato che le Regioni non possano stabilire “caso per caso”, con provvedimenti autorizzativi di operazioni di recupero, quando un rifiuto cessi di essere tale (End of waste), soddisfacendo tutte le condizioni poste dall’articolo 184-ter del Codice ambientale. A giudizio dell’Autore, la decisione è in contrasto sia con l’interpretazione letterale che con la lettura sistematica e teleologica del terzo comma dell’articolo 184-ter citato. La sentenza, inoltre, contraddice la prassi avallata dalla Circolare del Ministero dell’ambiente n. 10045 del 1º luglio 2016 e porrebbe a serio rischio lo sviluppo dell’economia circolare nel nostro Paese qualora le amministrazioni dovessero adeguarsi alla stessa, nonostante le sue statuizioni valgano per il solo caso deciso.

(02/05/2018) di Francesco Scalia

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INTERVENTI - Import-export: allegato VII, contratto, firme e soggetti coinvolti

L’articolo 18 del Regolamento (Ce) 1013/2006 prevede adempimenti procedurali semplificati di spedizione per i rifiuti in lista verde destinati al recupero (vd. articolo 3 paragrafo 2) da assolvere attraverso un obbligo generale di informazione. Esso si esplica tramite l’allegato VII ed un collegato contratto, sottoscritto dal soggetto che organizza la spedizione e dal destinatario della medesima. La compilazione e la firma della documentazione citata, come anche l’individuazione dei soggetti coinvolti, destano negli operatori diversi dubbi e perplessità.

(01/05/2018) di Daniele Salvatori

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INTERVENTI - Terre e rocce di scavo: la gestione di quelle prodotte nei siti oggetto di bonifica

La gestione delle terre e rocce di scavo prodotte in siti oggetto di bonifica ha sempre comportato timori e preoccupazioni sia da parte degli Enti competenti, preoccupati dal dover dimostrare una puntuale applicazione delle norme, sia da parte dei soggetti interessati, impegnati nel rispetto di prescrizioni a volte estremamente cautelative.
Tutto questo ha spesso comportato la decisione di ricorrere alla qualificazione di rifiuto per le terre e rocce prodotte in questi contesti, facendo propendere per scelte indirizzate più alla riduzione di potenziali rischi di non conformità amministrative, che alla ricerca della soluzione comportante maggior sostenibilità ambientale.
Nel presente lavoro si propone una lettura critica del decreto, finalizzata a schematizzare le disposizioni previste per le terre e rocce di scavo prodotte nei siti oggetto di bonifica cercando di focalizzare l’attenzione sui passaggi più significativi.

(29/03/2018) di Andrea Sconocchia (Arpa Umbria, Presidente Ordine degli Ingegneri della Provincia di Terni)

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INTERVENTI - Disastro ambientale: i primi chiarimenti della Cassazione sul nuovo delitto introdotto dalla legge 68/2015

La Cassazione, decidendo su una fattispecie di abusivo sversamento continuo e ripetuto in diverse aree non autorizzate di rifiuti speciali pericolosi, posto in essere in epoca anteriore alla legge 68/2015 con cui sono stati introdotti i nuovi delitti ambientali, nella quale il giudice di merito aveva pronunciato condanna per il reato di disastro ambientale innominato di cui all’articolo 434 Codice penale, non si è limitata a precisare che la configurabilità di tale reato è espressamente fatta salva dalla clausola di riserva presente nell’incipit dell’articolo 452-quater Codice penale, recante la tipizzazione del nuovo delitto di disastro ambientale, ma ha anche fornito diversi chiarimenti sulla operatività di entrambi i reati, sulla loro relazione con il delitto di inquinamento ambientale previsto dall’articolo 452-bis Codice penale (che si pone in rapporto di progressione criminosa con quello di disastro ambientale previsto dall’articolo 452-quater Codice penale e non ha sostituito il delitto di disastro ambientale innominato di cui all’articolo 434 Codice penale) ed infine sulla disciplina transitoria del ravvedimento operoso di cui all’articolo 452-decies Codice penale, applicabile anche nei processi in corso per reati commessi precedentemente, purché ricorrano le condizioni previste dalla norma.

(29/03/2018) di Pasquale Fimiani