Oggi oltre l’80% dei rifiuti marini rinvenuti sulle spiagge europee è di plastica. Il 50% di tali rifiuti è rappresentato da oggetti di plastica monouso ed il 27% da attrezzi da pesca. L’Unione europea ha affrontato il problema con la direttiva (Ue) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente, nota anche come direttiva SUP (Single Use Plastics), con il primario obiettivo di ridurre la quantità di rifiuti prodotti.
Oggetto della direttiva sono determinati prodotti di plastica monouso elencati nell’Allegato alla direttiva, i prodotti in plastica oxo-degradabile e gli attrezzi da pesca contenenti plastica.
La trasposizione italiana della direttiva (Ue) 2019/904 è avvenuta con il Dlgs 8 novembre 2021, n. 196, entrato in vigore il 14 gennaio 2022. La disciplina nazionale pone alcune criticità in relazione alla definizione di plastica e alle deroghe introdotte per i prodotti monouso fatti di materiale biodegradabile e compostabile certificato conforme allo standard europeo della norma UNI EN 13432 o UNI EN 14995 con determinate percentuali di materia prima rinnovabile.
Il sistema sanzionatorio SUP è contenuto nell’articolo 14 del Dlgs 196/2021. Al limpido testo della direttiva europea, il decreto italiano contrappone formulazioni non sempre chiare ed eccezioni che stridono con il principio di determinatezza delle fattispecie punitive.
In presenza di un calendario degli adempimenti molto articolato, si esaminano in dettaglio gli illeciti amministrativi corredati da sanzioni già applicabili: l’immissione e messa a disposizione sul mercato di prodotti già banditi (Parte B dell’allegato) e di prodotti sprovvisti dei requisiti di marcatura (Parte D dell’allegato).
Il testo si conclude con analisi di alcuni istituti di aggravamento ed attenuazione delle sanzioni.