Interventi Esportazioni/importazioni

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INTERVENTI - Il nuovo testo sui movimenti di rifiuti da e verso l’estero responsabilizza la Ue e riduce l’uscita dei rifiuti di plastica

Dal 20 maggio 2024 è in vigore la nuova disciplina europea sulle esportazioni e importazioni dei rifiuti anche se le regole si applicheranno solo dal 21 maggio 2026.
Il nuovo Regolamento Ue 1157/2024 è ispirato dal principio secondo il quale l’Unione europea non deve esportare i propri “problemi” sui rifiuti ma tentare di gestirli “in casa”.
Nel presente contributo si restituisce un quadro delle nuove regole tra cui il freno alle esportazioni di rifiuti verso Paesi non Ocse, consentite solo se tali Paesi lo richiedono, il regime particolare e più restrittivo per i rifiuti di plastica, divenuti un serio problema gestionale nell’Unione, l’aumento della vigilanza della Commissione europea sulle spedizioni di rifiuti verso i Paesi Ocse, con poteri di intervento nei casi in cui i flussi di rifiuti possono danneggiare ambiente e salute nel Paese di destinazione.

(01/07/2024) di Francesco Petrucci

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INTERVENTI - L’import-export dei rifiuti urbani e speciali in Italia

L’intervento analizza i dati relativi al trasporto transfrontaliero di rifiuti, in particolare attraverso l’analisi dei numeri sull’esportazione e l’importazione di rifiuti urbani e speciali.
Anche attraverso l’utilizzo di tabelle e figure, l’individuazione di quali siano gli Stati importatori ed esportatori, e dei dati delle singole Regioni italiane coinvolte nell’import-export di rifiuti è di immediata comprensione.

(30/06/2024) di Simona Faccioli e Costanza Kenda

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INTERVENTI - Il restyling dei transiti transfrontalieri registra novità e reca conferme

In questo intervento si analizzano le novità introdotte dal nuovo Regolamento Ue 1157/2024 in materia di import-export di rifiuti. E si parte dalla seguente domanda: cos’è una spedizione transfrontaliera di rifiuti? Essa comprende il trasporto, effettuato o pianificato, di rifiuti destinati al recupero o allo smaltimento (intermedio o non intermedio) dal Paese in cui il trasporto inizia fino al ricevimento dei rifiuti da parte dell’impianto che effettua lo smaltimento o il recupero nel diverso Paese di destinazione, e dovrà avvenire secondo le disposizioni del regolamento medesimo per non incorrere in condotte perseguibili e sanzionabili.

(30/06/2024) di Daniele Salvatori

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INTERVENTI - Il reato di spedizione illecita di rifiuti dopo il Regolamento Ue 1157/2024

Il Regolamento Ue 1157/2024 che disciplina “ex novo” la materia della spedizione dei rifiuti pone la questione del suo impatto sulla previsione dell’articolo 259 Dlgs 152/2006 che continua a contemplare come reato la violazione di regole dettate dal Regolamento 259/1993. La continuità normativa dell’applicabilità di tale disposizione sanzionatoria, già affermata con riferimento al Regolamento 1013/2006, trova sostanzialmente conferma per le stesse ragioni, mentre le residue nuove ipotesi di violazione varranno solo per le condotte poste nella vigenza del nuovo Regolamento, ferma restando la prospettiva di un nuovo quadro sanzionatorio sia quando sarà recepita la Direttiva (Ue) 2024/1203, sia nel caso di introduzione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per la violazione del Regolamento Ue 1157/2024 da quest’ultimo prevista all’articolo 63.

(30/06/2024) di Pasquale Fimiani

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INTERVENTI - La violazione delle regole in tema di spedizione transfrontaliera nella giurisprudenza

Il reato di traffico illecito previsto dall’articolo 259, comma 1, Dlgs 152/2006 fa riferimento alla violazione delle regole eurounitarie in materia di spedizione di rifiuti. Trattasi di una norma penale in bianco che pone la questione dell’individuazione del precetto la cui inosservanza è sanzionata e dei profili di responsabilità, così come ricostruiti nel tempo dalla giurisprudenza, anche tenendo presenti gli interventi della Corte di giustizia e del Consiglio di Stato che hanno precisato i contorni del potere delle Autorità competenti di opporsi alla spedizione di rifiuti destinati allo smaltimento od al recupero.

(30/11/2021) di Pasquale Fimiani

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INTERVENTI - Regolamento Ue 2020/2174: una stretta sulle esportazioni dei rifiuti plastici

Da gennaio 2021 è in vigore il nuovo Regolamento comunitario che aggiorna la gestione del traffico transfrontaliero dei rifiuti plastici. La Commissione Europea ha emanato nuove regole e specifiche per le esportazioni e le importazioni da e verso l’Unione Europea con l’introduzione di nuovi codici e modifica della “lista verde” e dell’Allegato VII. Dal nuovo codice EU 3011 al concetto di “quasi privi di contaminazione”. Risolta l’incertezza sul procedimento da adottare nelle autorizzazioni: quando si può applicare la “lista verde” e quando è invece necessaria una procedura di Notifica? Analisi delle nuove norme e procedure per una corretta gestione transfrontaliera dei rifiuti plastici anche alla luce di un caso concreto.

(31/05/2021) di Franco Lenarduzzi

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INTERVENTI - Importazione rifiuti: il ruolo e la figura dell’intermediario senza detenzione

La figura dell’intermediario di rifiuti senza detenzione, regolarmente iscritto all’Albo Gestori Ambientali in Cat. 8 – Intermediazione e commercio di rifiuti, che partecipa alla spedizione transfrontaliera di rifiuti in arrivo verso l’Italia ai sensi dell’articolo 18 del regolamento Ce n. 1013/2006, desta qualche perplessità in merito alla qualifica che debba rivestire nell’ambito dell’allegato VII e nel contratto che lo accompagna. La normativa e la prassi comunitarie forniscono qualche risposta, che va però approfondita e calata nell’ambito dell’ordinamento giuridico italiano. Soprattutto in riferimento ai casi in cui l’intermediario senza detenzione non sia presente al momento dell’arrivo dei rifiuti in Italia. È necessario capire se nello svolgimento della spedizione/importazione in Italia l’intermediario debba qualificarsi o meno come destinatario e, quindi, debba comparire nelle caselle n. 2 e n. 13 dell’allegato VII.

(06/01/2020) di Daniele Salvatori

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INTERVENTI - Import-export: allegato VII, contratto, firme e soggetti coinvolti

L’articolo 18 del Regolamento (Ce) 1013/2006 prevede adempimenti procedurali semplificati di spedizione per i rifiuti in lista verde destinati al recupero (vd. articolo 3 paragrafo 2) da assolvere attraverso un obbligo generale di informazione. Esso si esplica tramite l’allegato VII ed un collegato contratto, sottoscritto dal soggetto che organizza la spedizione e dal destinatario della medesima. La compilazione e la firma della documentazione citata, come anche l’individuazione dei soggetti coinvolti, destano negli operatori diversi dubbi e perplessità.

(01/05/2018) di Daniele Salvatori

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INTERVENTI - Import-export: Cer e Basilea, codici a confronto

La Convenzione di Basilea del 22 marzo 1989 (Convenzione) regola e disciplina il controllo dei movimenti oltre frontiera dei “rifiuti pericolosi” e la loro “eliminazione” tra paesi aderenti (vd. “Campo d’applicazione il 1° giugno 2017” in allegato alla versione coordinata e consolidata della Convenzione vigente).
Va subito precisato che: 1) per “eliminazione” non si intende il solo smaltimento, quanto piuttosto, tutte le “procedure che figurano nell’allegato IV” (articolo 2 punto 4), che includono tutte le operazioni di smaltimento (da D1 a D15) e tutte le operazioni di recupero (da R1 a R13), descritte attraverso una terminologia che però non coincide perfettamente con quella utilizzata negli Allegati I e II della direttiva 2008/98/CE; 2) per “rifiuti pericolosi” si intendono, ai sensi dell’articolo 1 comma 1, “… a) i rifiuti appartenenti a una delle categorie che figurano nell’allegato I, tranne quelli che non hanno nessuna caratteristica fra quelle indicate nell’allegato III; e b) i rifiuti ai quali non si applicano le disposizioni del capoverso a), ma che sono definiti o considerati pericolosi dalla legislazione interna della Parte che è Stato d’esportazione, d’importazione o di transito …”.
Nella Convenzione sono inoltre citati e regolati gli “altri rifiuti”, da intendere come tali (vd. articolo 1 comma 2) i rifiuti appartenenti a una delle categorie che figurano nell’allegato II (vale a dire la categoria Y46 – Rifiuti urbani e la categoria Y47 – Residui provenienti dell’incenerimento dei rifiuti urbani) e che sono oggetto di movimenti oltre frontiera.

(31/10/2017) di Daniele Salvatori