A proposito di dimensionamento degli impianti di gestione dei rifiuti (anche speciali)
La sentenza (Consiglio di Stato 3107/2018), pur confermando l’annullamento dell’autorizzazione rilasciata dalla Città metropolitana per l’inottemperanza all’obbligo di realizzare preventivamente le opere di compensazione (il che rende impossibile la realizzazione dell’impianto), afferma che è corretta la previsione, contenuta nel Piano provinciale, di prendere in considerazione anche i rifiuti speciali non pericolosi ai fini della programmazione e del dimensionamento dell’impianto di termodistruzione.
La scelta operata non risulta in contrasto né con la normativa statale, né con il Piano regionale, rientrando nella potestà pianificatoria della Provincia. Se è vero che il principio di gerarchia dei criteri di gestione vale anche per i rifiuti speciali, non può negarsi che la necessaria attività di riduzione della produzione, recupero e riciclaggio, cui deva procedersi a monte, non confligge con la previsione di individuare il dimensionamento degli impianti anche in funzione della quota dei rifiuti speciali che confluirà in tali impianti: solo a tal fine i rifiuti speciali non pericolosi sono stati presi in considerazione nell’ambito del Piano provinciale.
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