INTERVENTI - Il riparto di responsabilità penale tra Sindaco e dirigenti nella gestione delle questioni ambientali
Il tema della individuazione dei soggetti responsabili delle questioni ambientali all’interno degli enti pubblici va affrontato sulla base della distinzione tra responsabilità politica ed amministrativa introdotta dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 e poi confermata dall’articolo 107 del Dlgs 18 agosto 2000, n. 267 (Tuel), tenendo però presente che il Sindaco, pur essendo organo di governo, resta comunque il responsabile dell’amministrazione del Comune (articolo 50, comma 1, Tuel) con la conseguenza che è comunque garante della complessiva correttezza dell’azione amministrativa riferibile all’ente che dirige, sicché, ove abbia notizia che nello svolgimento di questa siano compiute attività illecite, incombe su di lui il dovere di inibirle ed impedire la commissione di reati, dei quali, nell’ipotesi di omesso esercizio dei poteri di accertamento e sanzione spettantigli, è chiamato a rispondere.
(01/05/2023) di Pasquale Fimiani