INTERVENTI - L’interpello ambientale
Con l’introduzione ex articolo 27 Dl 77/2021, convertito con legge 108/2021, dell’interpello ambientale, si assiste ad un ampliamento delle fonti informative cui i soggetti interessati a conoscere la reale portata della normativa statale in materia ambientale possono attingere. A differenza dell’interpello previsto dall’articolo 11 dello Statuto del contribuente, che assicura allo stesso contribuente la facoltà di farvi ricorso quando ricorrano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione della norma tributaria esigendo una risposta dell’amministrazione nel termine di 90 giorni e, in caso di silenzio, considerando avallata la interpretazione prospettata dall’interpellante, il meccanismo introdotto nella materia ambientale, oltre ad escludere i singoli cittadini dalla possibilità di farvi ricorso, neppure prevede la formazione di un silenzio assenso, ma solo un termine di giorni novanta per le risposte che il MITE deve fornire, risposte che costituiscono esclusivamente “criteri interpretativi per l’esercizio dell’attività delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale”
(28/02/2022) di Pasquale Fimiani