Interventi

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INTERVENTI - La responsabilità “231” degli enti per i reati ambientali puniti a titolo di colpa

L’articolo 25-undecies del Dlgs 8 giugno 2001, n. 231, recante l’individuazione dei reati ambientali presupposto della responsabilità degli enti, prevede diversi reati puniti a titolo di colpa, quali tutte le contravvenzioni, nonché i delitti di inquinamento e disastro colposi. Si pone per questi reati la questione dell’imputazione all’ente del reato presupposto commesso dalla persona fisica nel suo interesse o vantaggio, trattandosi di verificare la compatibilità logica tra la non volontà dell’evento che caratterizza gli illeciti colposi ed il finalismo che è sotteso all’idea di interesse e vantaggio, da individuarsi non nell’evento lesivo per l’ambiente, ma nei risparmi di spesa o nell’aumento della produttività che la violazione delle regole cautelari ha consentito.

(29/06/2019) di Pasquale Fimiani

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INTERVENTI - Omessa bonifica, ulteriori riflessioni sul mancato coordinamento dei reati

Ai fini della configurabilità del reato di omessa bonifica, nella fattispecie previgente assumeva rilievo la violazione di ciascun momento adempitivo della scansione procedimentale prevista dall’ormai abrogato articolo 17, Dlgs 22/1997, mentre non altrettanto può dirsi per l’articolo 257 del Dlgs 152/2006, che ricollega la punibilità della condotta di inquinamento all’omissione della bonifica “in conformità al progetto approvato dall’autorità competente nell’ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti”.
La Corte di Cassazione ritorna sulla “natura” dell’omissione della bonifica prevista dall’articolo 257, ma le difficoltà interpretative sono riconducibili alla cattiva formulazione della norma e ad un apparato sanzionatorio “a più voci”.

(29/06/2019) di Fabio Anile

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INTERVENTI - Omessa bonifica tra codice ambientale e codice penale: la Cassazione perde un’occasione per fare chiarezza

La Cassazione, con la sentenza 17813/2019, ha ritenuto configurabile il reato di omessa bonifica previsto dall’articolo 257 Codice ambientale nella condotta del Presidente del Consiglio di amministrazione di un Consorzio Intercomunale ente proprietario e gestore di una ex discarica comunale che, nonostante il superamento dei valori di concentrazione soglia rischio di contaminazione aveva omesso di predisporre il progetto di bonifica da sottoporre alla Regione e, conseguentemente, di procedere alla bonifica del sito. La decisione, dando atto di un contrasto di giurisprudenza, opta per la tesi più rigorosa secondo cui il reato sussiste in ogni caso di mancato avvio e/o compimento del procedimento di bonifica, contrastando quella che limita la configurabilità all’inosservanza del progetto approvato, senza però confrontarsi con la sopravvenuta introduzione nel codice penale, da parte della legge 68/2015, del delitto di omessa bonifica (articolo 452-terdecies C.p.), così perdendo l’occasione per chiarire il rapporto tra due fattispecie dai confini incerti e, almeno in parte, sovrapponibili.

(29/05/2019) di Pasquale Fimiani

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INTERVENTI - La certificazione delle conoscenze, abilità e competenze del Manager HSE

La rapida e continua evoluzione delle attività economiche svolte all’interno dell’Unione europea avviene spesso in assenza di strumenti normativi in grado di caratterizzare in modo chiaro e univoco le “nuove professioni” a esse collegate, generando quindi il problema della qualificazione delle nuove figure professionali e della loro riconoscibilità.
È in questo contesto di riferimento che si colloca la norma tecnica UNI 11720:2018 Attività professionali non regolamentate – Manager HSE (Health, Safety, Environmental) – Requisiti di conoscenza, abilità e competenza, all’interno della quale sono definiti i requisiti relativi all’attività professionale del Manager HSE, cioè di un professionista che ha le conoscenze, abilità e competenze in grado di garantire la gestione complessiva e integrata dei processi in ambito HSE.

(06/05/2019) di Andrea Sillani

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INTERVENTI - Gpp: servizio di gestione rifiuti e Cam

Che i Cam rappresentino un importante strumento di miglioramento dell’ambiente in cui viviamo è indiscutibile. Ma che i Cam, ed in particolare quello relativo alla gestione dei rifiuti urbani, siano una leva della transizione di interi comparti produttivi verso un’Economia circolare e sostenibile è aspetto più complesso e controverso. La domanda da porsi è: in quale misura i criteri ambientali minimi riflettono target, sì ambiziosi, ma raggiungibili per le Aziende di ogni settore e in quale misura, invece, possono costituire elementi di criticità, dal punto di vista organizzativo, economico e tecnico? Si propone un approfondimento sul tema della gestione dei rifiuti urbani, in vista di un prossima revisione del “Cam Rifiuti”, diviso in due parti: in questa prima, spunti di riflessione sull’importanza di questo Cam e sulla necessità di una sua revisione, sia alla luce del nuovo Codice appalti nel frattempo intervenuto, sia sulla base del contesto generale, con analisi schematica dei criteri ambientali ad oggi in vigore. Nella seconda parte, che sarà pubblicata sul prossimo numero di “Rifiuti”, alcuni spunti migliorativi alla luce di diverse esperienze significative sul territorio.

(31/03/2019) di Simona Faccioli

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INTERVENTI - La violazione delle prescrizioni dell’autorizzazione integrata ambientale

A seguito della modifica del 2014, le previsioni dell’articolo 29-quattuordecies, Codice ambientale, in tema di violazione delle prescrizioni dell’autorizzazione integrata ambientale sono state profondamente modificate passando dalla sola previsione dell’ammenda nell’originario comma 2, ad un sistema misto che prevede sanzioni penali nella forma base (comma 3) ed aggravata (comma 4), con una ipotesi residuale di sanzione amministrativa (comma 2) nei casi diversi. La giurisprudenza della Cassazione ha avuto modo di prendere in esame tale sistema sanzionatorio, rispetto al quale permangono alcuni dubbi interpretativi, specie con riferimento al rapporto con gli illeciti di settore.

(31/03/2019) di Pasquale Fimiani

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INTERVENTI - Rifiuti: rischi e pericoli tra rischio chimico, Seveso III e piani di emergenza

La gestione dei rifiuti comporta degli aspetti di sicurezza, sia nelle fasi ordinarie, sia nelle emergenze; questa banale affermazione in realtà si adatta a tutte le attività umane, non solo ai rifiuti, e va quindi declinata ed affrontata caso per caso, stabilendo delle priorità. Di conseguenza è stata sviluppata una legislazione di base, di carattere generale, insieme a delle disposizioni specifiche per i rischi più significativi (cosiddetti “incidenti rilevanti”). Le recenti disposizioni in tema di emergenze legate ai rifiuti hanno evidenziato l’importanza della problematica ma, al contempo, hanno confuso, appunto, le priorità. Alla confusione già esistente rispetto ai concetti di “rischio” e di “pericolo”, si è aggiunta ulteriore complessità senza intervenire, dove invece sarebbe prioritario, ad esempio sulle difficoltà di applicazione della disciplina “Seveso” ai rifiuti (dove è necessario avere ben chiari i livelli di pericolo con cui ci si confronta).

(05/03/2019) di Claudio Rispoli

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INTERVENTI - Crisi di liquidità, obblighi ambientali e responsabilità penale

La Cassazione anche di recente ha affermato che l’imprenditore non può di regola invocare la crisi di liquidità dell’azienda come causa di forza maggiore che esclude la punibilità per l’inosservanza delle norme in materia di tutela ambientale. Gli stretti margini di rilevanza della crisi di liquidità nell’esonero da responsabilità per i reati ambientali comportano che anche il modello 231, per essere effettivo ed adeguato, debba includere il tema dei costi tra gli elementi di valutazione.

(05/03/2019) di Pasquale Fimiani