La responsabilità “231” degli enti per i reati ambientali puniti a titolo di colpa
L’articolo 25-undecies del Dlgs 8 giugno 2001, n. 231, recante l’individuazione dei reati ambientali presupposto della responsabilità degli enti, prevede diversi reati puniti a titolo di colpa, quali tutte le contravvenzioni, nonché i delitti di inquinamento e disastro colposi. Si pone per questi reati la questione dell’imputazione all’ente del reato presupposto commesso dalla persona fisica nel suo interesse o vantaggio, trattandosi di verificare la compatibilità logica tra la non volontà dell’evento che caratterizza gli illeciti colposi ed il finalismo che è sotteso all’idea di interesse e vantaggio, da individuarsi non nell’evento lesivo per l’ambiente, ma nei risparmi di spesa o nell’aumento della produttività che la violazione delle regole cautelari ha consentito.
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