Interventi Danno ambientale e bonifiche

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INTERVENTI - Omessa bonifica tra codice ambientale e codice penale: la Cassazione perde un’occasione per fare chiarezza

La Cassazione, con la sentenza 17813/2019, ha ritenuto configurabile il reato di omessa bonifica previsto dall’articolo 257 Codice ambientale nella condotta del Presidente del Consiglio di amministrazione di un Consorzio Intercomunale ente proprietario e gestore di una ex discarica comunale che, nonostante il superamento dei valori di concentrazione soglia rischio di contaminazione aveva omesso di predisporre il progetto di bonifica da sottoporre alla Regione e, conseguentemente, di procedere alla bonifica del sito. La decisione, dando atto di un contrasto di giurisprudenza, opta per la tesi più rigorosa secondo cui il reato sussiste in ogni caso di mancato avvio e/o compimento del procedimento di bonifica, contrastando quella che limita la configurabilità all’inosservanza del progetto approvato, senza però confrontarsi con la sopravvenuta introduzione nel codice penale, da parte della legge 68/2015, del delitto di omessa bonifica (articolo 452-terdecies C.p.), così perdendo l’occasione per chiarire il rapporto tra due fattispecie dai confini incerti e, almeno in parte, sovrapponibili.

(29/05/2019) di Pasquale Fimiani

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INTERVENTI - Bonifiche: il responsabile del superamento delle Csc, se ignoto (o inerte), deve essere sempre cercato e diffidato a provvedere

Spesso accade che, in esito ad un subentro aziendale o di titolarità immobiliare, vi sia una segnalazione di potenziale contaminazione da parte del nuovo acquirente, il quale, facendosi parte diligente, si assume gli oneri procedurali e patrimoniali per la riparazione ed il rispristino, impegnandosi anche verso il cedente, e liberandolo espressamente, a seguire a proprie spese la disciplina per la bonifica.
Altre volte, invece, accade che proprietari incolpevoli si ritrovino contaminazioni nelle proprie aree, ed intervengano direttamente, per tutelare il valore del loro patrimonio immobiliare, a prescindere dalla responsabilità effettiva di tale inquinamento, spesso imputabile a fatti e/o soggetti ignoti.
In entrambi i casi, per quanto vi sia comunque un soggetto incolpevole che, per le ragioni più diverse, provveda ad intraprendere le procedure di cui al Titolo V, parte IV, del “Codice ambientale” e gli interventi di riparazione e ripristino, la P.a. deve sempre ricercare l’effettivo responsabile attraverso una precisa e rigorosa ricognizione/istruttoria, ai fini della oggettiva attribuzione della responsabilità per l’inquinamento cagionato.
La P.a., quindi, è sempre tenuta, in caso di superamento delle Csc, a ricercare il responsabile della contaminazione per l’esatta attribuzione delle responsabilità di carattere amministrativo, penale e civile (ad es. in caso di risarcimento del danno ambientale).

(06/07/2018) di Daniele Salvatori

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INTERVENTI - Relazione riferimento e caratterizzazione dei siti contaminati esame comparato e casi applicativi

Il documento esamina nel dettaglio quanto disposto in materia di “relazione di riferimento” per le installazioni produttive soggette ad Aia e di come questo adempimento vada a relazionarsi con gli obblighi previsti in materia di bonifica dei siti contaminati e con le modalità di loro caratterizzazione. Oltre che per l’iter procedimentale, l’argomento risulta rilevante per la necessaria valutazione delle passività ambientali che insistono sull’area in esame, elemento indispensabile anche nelle operazioni di compravendita per la corretta valutazione del valore dell’area.

(30/05/2017) di Andrea Sconocchia

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INTERVENTI - Vendita e responsabilità nella gestione dei rifiuti e nella bonifica

Il contratto di compravendita ha diverse interferenze con il regime della responsabilità in materia di rifiuti, a seconda che oggetto della vendita siano i residui della produzione o i siti industriali interessati dalle cd. “passività ambientali”, consistenti nelle conseguenze dell’inosservanza della normativa in tema di inquinamento, non eliminate al momento della vendita, sì da determinare la permanenza dei relativi obblighi e riflessi di tipo patrimoniale e sanzionatorio e riconducibili a due situazioni problematiche da analizzare ai fini del riparto di responsabilità tra venditore ed acquirente: l’ipotesi di contaminazione del sito e successiva vendita a terzi e la presenza nel sito di rifiuti accumulatisi durante la gestione anteriore al trasferimento, senza che tale accumulo abbia comportato il superamento dei limiti legali di contaminazione che fanno scattare gli obblighi di bonifica.

(28/02/2017) di Pasquale Fimiani