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COMMENTI - Il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti “trasloca” nel Codice penale

Il Dlgs 1º marzo 2018, n. 21 nell’attuare il principio di delega della riserva di codice nella materia penale previsto dall’’articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103. (c.d. riforma Orlando) ha trasferito nel Codice penale il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, con l’inserimento del nuovo articolo 452-quaterdecies ed abrogazione dell’articolo 260 del Dlgs 152/2006. La nuova norma è identica alla precedente, per cui si pone in piena continuità con essa ed è applicabile anche per il passato; nessun adeguamento va quindi disposto per i modelli organizzativi precedentemente elaborati in funzione di prevenzione della commissione di tale reato nelle strutture aziendali complesse. La modifica è l’occasione per fare il punto sulla giurisprudenza in tema di applicazione di tale reato, cui sempre più frequentemente viene fatto riferimento nei processi ambientali caratterizzati da eventi non occasionali in tema di illecita gestione dei rifiuti.

(29/04/2018) di Pasquale Fimiani

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COMMENTI - Classificazione: arriva con i “Fattori-M” un ulteriore elemento di confusione per l’ecotossicità

Per l’assegnazione della caratteristica di pericolo HP14 “Ecotossico”, dal 5 luglio 2018 si applicherà il nuovo Regolamento (Ue) 2017/997, il quale detta regole semplificate per la classificazione dei rifiuti in ordine all’ecotossicità, non prevedendo più il Fattore-M nel caso del metodo della somma.
Tuttavia, dal 1 marzo 2018 è entrato in vigore il Regolamento (Ue) 2016/1179 che modifica la tabella 3.1 dell’allegato VI del Regolamento (Ce) 1272/2008 ed elenca il Fattore-M per i composti del rame. Tale regolamento riporta: Ossido di Rame (II) H410 Aquatic Acute 1 M=100, mentre per H410 Aquatic Chronic 1 riporta nulla.
Il problema che si pone è se il Fattore-M pari a 100 si applichi anche al Cronico 1. Sul punto si è aperto (ovviamente) un dibattito e vari sono stati i pronunciamenti. Il Ministero dell’ambiente, nella nota del 28 febbraio 2018, indirizzata a tutte le Regioni italiane, afferma che tale Fattore-M pari a 100 è obbligatorio solo per i pericoli acuti (Acuto 1).
In sintesi, poiché fra tre mesi si applicherà il Regolamento (Ue) 2017/997, il quale non prevede più i Fattori-M, si può ritenere che per il Cronico 1 si può non considerare il Fattore-M (cioè porlo pari a 1); con la precisazione che non ci sono sufficienti dati di letteratura consolidati per individuarlo, poiché anche il Committee for Risk Assessment dell’ECHA (RAC) non ha preso decisioni in merito.

(29/03/2018) di Loredana Musmeci

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COMMENTI - Abbandono, deposito incontrollato e prescrizione. La Cassazione non fa chiarezza

L’accumulo di una quantità consistente di rifiuti non corrisponde all’ipotesi di deposito temporaneo o controllato, bensì a quella di deposito incontrollato di rifiuti. Questa Corte ha affermato che, per deposito controllato o temporaneo, si intende ogni raggruppamento di rifiuti, effettuato prima della raccolta, nel luogo in cui sono stati prodotti, quando siano presenti precise condizioni relative alla quantità e qualità dei rifiuti, al tempo di giacenza, alla organizzazione tipologica del materiale ed al rispetto delle norme tecniche elencate nel Dlgs 152/2006.

(29/03/2018) di Gabriele Taddia

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COMMENTI - End of Waste: una sentenza sbagliata che non ha rango di “diritto consolidato”

Affinché da un’operazione di recupero esiti un End of Waste e non più un rifiuto, occorre che i relativi criteri siano stabiliti “caso per caso” o dalla Ue o dallo Sato membro, ai sensi dell’articolo 6, Direttiva 2008/98/Ce. La sentenza biasima anche il Ministero dell’Ambiente che con nota del 1º luglio 2016 aveva messo ordine nella complessa vicenda e indicato che l’End of Waste può derivare (in scala gerarchica): dai regolamenti Ue, dai decreti nazionali e dalle autorizzazioni regionali. Il Ministero si era pronunciato in base ad apposito carteggio intervenuto con la Commissione Ue ma per i Giudici di Palazzo Spada è stato considerato irrilevante e così hanno riformato integralmente l’arresto del Tar Veneto. Il Giudice amministrativo di prime cure, infatti, con la sentenza 1422/2016 aveva affermato che le Regioni erano dotate del “potere” e del “dovere” di procedere ad analisi della sussistenza delle quattro condizioni previste dall’articolo 183-bis, Dlgs 152/2006.
La sentenza non è una pronuncia di legittimità; quindi, è vincolante solo nei confronti delle parti.

(29/03/2018) di Paola Ficco

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COMMENTI - La Nota Minambiente sulla responsabilità del proprietario incolpevole non apporta novità o integrazioni

Con la Nota del 23 gennaio 2018 il Ministero dell’Ambiente ha fornito chiarimenti in materia di bonifica in relazione agli obblighi del proprietario non responsabile della contaminazione ed al concetto di inquinamento diffuso. Sul primo versante, ribadito che il proprietario non responsabile della contaminazione non è tenuto alla bonifica, pur potendo essere obbligato alla messa in sicurezza del sito, in quanto misura di prevenzione senza finalità sanzionatoria o ripristinatoria, si precisa che i soggetti responsabili dell’inquinamento devono essere identificati in coloro che hanno in tutto o in parte generato la contaminazione tramite un proprio comportamento commissivo od omissivo, legato all’inquinamento da un preciso nesso di causalità e che per tale individuazione trova applicazione la regola probatoria del “più probabile che non”, meno stringente di quella della “prova oltre il ragionevole dubbio” operante nella responsabilità penale. Il concetto di inquinamento diffuso ricorre solo quando la contaminazione sia determinata da fonti non imputabili ad una singola e determinabile origine, per cui va escluso nel caso di inquinamento, pur se esteso e di vaste proporzioni, causato esclusivamente dal dilavamento da parte degli eventi atmosferici di un cumulo di rifiuti interrati, anche se provenienti da soggetti diversi e di natura eterogenea, perché si è in presenza di una fonte unitaria di inquinamento. I chiarimenti forniti dal Ministero, però, si sono risolti nel richiamo dei fondamentali principi affermati dalla giurisprudenza amministrativa nella materia, senza alcuna reale novità od integrazione.

(02/03/2018) di Pasquale Fimiani

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COMMENTI - Classificazione rifiuti: 1º marzo – 5 luglio 2018, una pericolosa finestra temporale che arriva dall’Europa e che nessuno ha saputo gestire

L’intervento si propone di spiegare, in estrema sintesi, la situazione che si è venuta a creare in questo periodo e che ha scatenato le più diverse reazioni: dall’indifferenza totale (i.e. troppo difficile, troppo complesso quindi da ignorare) alla paventata paralisi totale del gracile e precario sistema di gestione dei rifiuti italiano. Nel mezzo, c’è l’attenzione dei tanti operatori scrupolosi che, a fronte dell’evoluzione normativa, qui spiegata, hanno alzato l’asticella dei controlli, esigendo documentazioni in linea con le disposizioni aggiornate.
Oggetto del presente intervento sono le modifiche introdotte dal Regolamento 2016/1179/Ue, (IX Adeguamento al progresso tecnico) in vigore dal 9 agosto 2016, che si applicano dal 1º marzo 2018, fatta eccezione per la soppressione della tabella 3.2 all’allegato VI che si applica già dal 1º giugno 2017.
Tuttavia, non si tratta di novità né, di sorprese, bensì di cambiamenti annunciati già un anno e mezzo fa e che, in molti, hanno fatto finta di non vedere.

(02/03/2018) di Claudio Rispoli

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COMMENTI - Per la deroga al DOC, la chiarezza difficile rimette tutto al caso per caso

La Circolare n. 17669 del 14 dicembre 2017 del Ministero dell’ambiente in tema di ammissibilità dei rifiuti in discarica in ordine alle prescrizioni di cui alle lettere a) e g) della nota asterisco (*), Tabella 5 dell’articolo 6 del Dm 24 giugno 2015 non apporta elementi di chiarezza rispetto alle previsioni normative e condurrà a valutazioni e giudizi disomogenei a livello nazionale, rendendo ancora più complessa la gestione dei rifiuti caratterizzati dal Cer 190501.
Infatti, viene demandata sempre e comunque all’autorità competente l’accertamento della “consistente riduzione dell’attività biologica (lettera a)” il che condurrà, inevitabilmente, a diverse valutazioni da parte delle diverse Autorità locali, con conseguente disparità di trattamento a livello nazionale e inevitabile alterazione della concorrenza.

(01/02/2018) di Loredana Musmeci