Il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti “trasloca” nel Codice penale
Il Codice penale attrae il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti
Il Dlgs 1º marzo 2018, n. 21 nell’attuare il principio di delega della riserva di codice nella materia penale previsto dall’’articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103. (c.d. riforma Orlando) ha trasferito nel Codice penale il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, con l’inserimento del nuovo articolo 452-quaterdecies ed abrogazione dell’articolo 260 del Dlgs 152/2006. La nuova norma è identica alla precedente, per cui si pone in piena continuità con essa ed è applicabile anche per il passato; nessun adeguamento va quindi disposto per i modelli organizzativi precedentemente elaborati in funzione di prevenzione della commissione di tale reato nelle strutture aziendali complesse. La modifica è l’occasione per fare il punto sulla giurisprudenza in tema di applicazione di tale reato, cui sempre più frequentemente viene fatto riferimento nei processi ambientali caratterizzati da eventi non occasionali in tema di illecita gestione dei rifiuti.
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