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COMMENTI - Maglie larghe per agevolare la raccolta: niente più iscrizione all’Albo e tracciabilità alternativa

L’articolo 14-bis della legge 166/2024 ha apportato alcune integrazioni al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 (di attuazione della direttiva 2012/19/Ue sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) e riscritto completamente l’articolo 11 del medesimo decreto, con l’intento di semplificare e incentivare le modalità di ritiro “uno contro uno” e “uno contro zero” dei Raee.

Le novità più rilevanti riguardano principalmente l’eliminazione dell’obbligo di iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali alla categoria 3-bis e l’esonero dagli ordinari strumenti di tracciabilità dei rifiuti previsti dal Testo unico ambientale.

L’articolo si occupa di illustrare il sistema così ridisegnato dal nuovo provvedimento legislativo.

(01/01/2025) di Francesco Mancini

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COMMENTI - Il Dm End of waste 127/2024 sui rifiuti inerti da costruzione e demolizione

Il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica ha adottato il decreto 28 giugno 2024, n. 127 recante il nuovo regolamento sulla cessazione della qualifica di rifiuto (End of waste) dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione ai sensi dell’articolo 184-ter, Dlgs 152/2006 che sostituisce il Dm 152/2022, dopo il periodo di monitoraggio delle vecchie disposizioni e con l’attivo coinvolgimento dei soggetti interessati e il supporto dell’Ispra e dell’Iss.
Con questo decreto viene, quindi, aggiornata la disciplina sulla cessazione della qualifica di rifiuto per i rifiuti inerti da costruzione e demolizione e per altri rifiuti inerti di origine minerale ai sensi dell’articolo 184-ter del Dlgs 152/2006. Si tratta di una revisione quanto mai attesa vista l’importanza rivestita dai rifiuti inerti non pericolosi da costruzione e demolizione che, con oltre 77,2 milioni di tonnellate, rappresentano il 47,7% del totale dei rifiuti speciali prodotti in Italia nel 2021. Il nuovo decreto rappresenta un importante tassello per la reale promozione dell’economia circolare e per ridurre i quantitativi di rifiuti avviati a smaltimento.

(01/10/2024) di Rosanna Laraia

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COMMENTI - Controlli amministrativi più semplici se l’impresa ha un sistema di gestione riconducibile ai principi Esg, debutta il “report di basso rischio”

D’ora in avanti, unicamente motivi di urgenza del controllo costituiranno le sole ipotesi in cui le imprese non saranno debitamente e preventivamente informate del sopralluogo da parte delle Autorità preposte. Tale sopralluogo avrà luogo sulla base di un programma annuale, ove esista un’ipotesi di rischio basso, potendo essere esonerati da ogni controllo, nei successivi 10 mesi, qualora le risultanze dell’ultimo occorso abbiano accertato la conformità agli obblighi ed agli adempimenti imposti dalla disciplina di riferimento e non vedendosi più assoggettati a ispezioni eseguite contemporaneamente.
A meno che gli organi accertatori deputati non eseguano un sopralluogo congiunto. Per le violazioni per cui è prevista l’ingiunzione di sanzioni pecuniarie non superiori, nel massimo, a cinquemila euro, inoltre l’interessato potrà andare esente dalla comminazione della relativa sanzione, ove, ricevuta la diffida, rimuova le conseguenze dell’illecito nel termine di 20 giorni.
L’articolo spiega ed esemplifica gli esatti termini del nuovo sistema relativo a controlli e sanzioni amministrative.

(01/10/2024) di Italia Pepe

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COMMENTI - Rifiuti delle navi, novità per pianificazione, competenze e metodi di recupero dei costi delle ispezioni

Il Dlgs 8 marzo 2024, n. 46, in vigore dal 23 aprile 2024, prevede disposizioni integrative e correttive al Dlgs 197/2021 relativo agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, provvedimento di recepimento sul territorio nazionale della direttiva 2019/883/Ue che, in estrema sintesi, a fini di protezione dell’ambiente marino dagli effetti negativi degli scarichi dei rifiuti delle navi (nonché di garantire il buon funzionamento del traffico marittimo) stabilisce l’obbligo di tutti i porti di dotarsi di impianti e di servizi portuali di raccolta dei rifiuti delle navi, recuperando i costi mediante tariffe a carico delle navi che approdano nel porto.

(01/06/2024) di Alessandro Geremei

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COMMENTI - Il responsabile tecnico e la natura dei relativi provvedimenti dell’Albo secondo la Cassazione

Nell’attribuire al responsabile tecnico la titolarità di una posizione di garanzia sulla corretta gestione dei rifiuti, al pari del legale rappresentante, la Cassazione conferma, sia pure implicitamente, la riconducibilità di tale figura alla disciplina della delega di funzioni, valorizzando a tal fine soltanto il Dm 3 giugno 2014 n. 120, quale normativa (sia pure secondaria) di riferimento, senza neppure esaminare la rilevanza, in senso contrario, delle disposizioni dell’Albo gestori invocate dall’imputato, in quanto aventi natura negoziale, con valenza meramente integrativa e non derogatoria.

(31/05/2024) di Pasquale Fimiani

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COMMENTI - Raee e regime “Epr”, Ue boccia responsabilità retroattiva

Un’analisi delle modifiche apportate dalla direttiva 2024/884/Ue alla disciplina europea sui Raee (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche), con particolare riguardo alle novità relative all’ambito di applicazione della responsabilità estesa del produttore (cd. Epr) per i costi di gestione dei rifiuti da pannelli fotovoltaici.

(30/04/2024) di Irene Manca

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COMMENTI - La nuova Delibera Arera dà seguito al Consiglio di Stato

Con la Deliberazione n. 7/2024/R/Rif l’Autorità ha provveduto ad ottemperare alla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione II, n. 10550 del 2023, in materia di regolazione tariffaria degli impianti di trattamento di rifiuti, di cui alla Deliberazione dell’Autorità 363/2021/R/Rif. In linea concettuale, oggi, l’attuazione dei disposti di Arera dovrebbe trovare un sistema di governo di settore che ne consenta il suo recepimento, almeno nei presupposti giuridici. Tuttavia persistono difficoltà le quali inducono a ritenere che la partita non sia del tutto conclusa.
L’articolo analizza lo scenario e constata che Arera ha dimostrato grande senso di responsabilità e capacità di reazione, superando le censure mosse dal Consiglio di Stato.

(01/04/2024) di Andrea Rafanelli