Commenti Danno ambientale e bonifiche

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COMMENTI - Decreto ministeriale 26 gennaio 2023, n. 45: nuova regolamentazione per l’esecuzione di interventi ed opere nei Siti di Interesse Nazionale (S.I.N.)

Con il Decreto ministeriale 26 gennaio 2023, n. 45 il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica detta nuove norme per l’esecuzione di interventi ed opere nei Siti di Interesse Nazionale (S.I.N.). Il Ministero identifica cinque tipologie di situazioni e definisce quando non necessita la valutazione di interferenza richiesta all’articolo 242-ter, comma 3, del Dlgs 152/2006, nonché i criteri e le procedure per la predetta valutazione e le modalità di controllo nei casi in cui invece risulta necessaria. Il Regolamento influirà sicuramente in modo positivo accelerando la rapidità della realizzazione degli interventi che avverranno in un contesto maggiormente chiaro e definito, riducendo così le possibilità di commettere errori nei procedimenti amministrativi.

(31/05/2023) di Andrea Sconocchia

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COMMENTI - Sull’obbligatorietà del test di cessione per i materiali di riporto nei siti sottoposti a bonifica

La sentenza in commento affronta il tema della obbligatorietà del test di cessione sui cd. materiali di riporto presenti in un sito sottoposto a procedimento di bonifica, ai sensi della Parte IV del Dlgs 152/2006.
Secondo la tesi della società ricorrente, il suddetto obbligo non avrebbe dovuto trovare applicazione rispetto ai materiali di riporto che ricadono in un sito oggetto di procedura di bonifica, in quanto il test di cessione avrebbe avuto la finalità di stabilire se i predetti materiali siano da considerarsi o meno come “suolo”, con conseguente esclusione, in caso affermativo, dal campo di applicazione della disciplina in materia rifiuti (e, di conseguenza, dal regime delle bonifica desi siti contaminati) di cui alla Parte IV del c.d. Codice dell’ambiente.
Attraverso l’esame di un caso sottoposto allo scrutinio del Consiglio di Stato, l’autore ripercorre il quadro normativo di riferimento e la giurisprudenza formatasi in materia, che confermano l’obbligatorietà del test di cessione sulle matrici materiali di riporto ai fini dell’applicazione dell’articolo 185, comma 1, lettere b) e c) del Dlgs 152/2006 o, in caso di non conformità, alla disciplina sulla bonifica.

(30/11/2021) di Fabio Anile

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COMMENTI - Messa in sicurezza, bonifica e ripristino dello stato dei luoghi non sempre impediscono la confisca nei reati ambientali

In una fattispecie in cui veniva in evidenza la contravvenzione di cui all’articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006, per avere l’imputato trasportato rifiuti speciali pericolosi e non, in assenza delle necessarie autorizzazioni, la Cassazione ha escluso la disapplicazione della confisca a seguito della messa in sicurezza, bonifica, o ripristino dello stato dei luoghi, in quanto tale possibilità, prevista dall’articolo 452 undecies, ultimo comma, C.p. vale solo per i reati ivi indicati (i delitti previsti dagli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies, 452-septies e 452-octies del codice penale), non può essere estesa alla fattispecie contravvenzionale contemplata del codice dell’ambiente, poiché la funzione riconducibile alla confisca di cui all’articolo 452-undecies C.p. ha una funzione risarcitoria ripristinatoria, mentre quella prevista dal Dlgs 152/2006 costituisce una misura sanzionatoria, con funzione eminentemente repressiva, diversità da cui consegue la mancata violazione del principio di uguaglianza formale e sostanziale costituzionalmente garantito, invocata dal ricorrente. La decisione pone la questione se l’esclusione valga anche per le altre fattispecie in cui il Dlgs 152/2006 prevede la confisca e costituisce l’occasione per evidenziare le antinomie nella norma del codice penale in tema di confisca per i delitti ambientali.

(31/08/2020) di Pasquale Fimiani

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COMMENTI - Imminente minaccia di danno ambientale di un sito inquinato: mancata effettuazione della comunicazione

Il reato di mancata effettuazione della comunicazione di cui all’articolo 257, comma 1, seconda parte Dlgs 152/2006, prevista in caso di un evento di potenziale contaminazione o imminente minaccia di danno ambientale di un sito, è configurabile soltanto nei confronti del responsabile dell’inquinamento.
L’obbligo di comunicazione per gli “interessati non responsabili” risiede infatti nell’articolo 245 e non nell’articolo 242 che è richiamato dall’articolo 245 per la disciplina dei soli aspetti procedimentali. Pertanto, se il legislatore avesse voluto fare riferimento nell’articolo 257 anche ai soggetti non responsabili e avrebbe dovuto menzionare anche questi ultimi quali soggetti attivi del reato avrebbe dovuto richiamare l’articolo 245 (e non il solo articolo 242).

(31/03/2020) di Fabio Anile

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COMMENTI - È innovativo l’approccio per la bonifica delle aree agricole

Il Dm 1 marzo 2019 n. 46, oltre a colmare una lacuna normativa da tempo presente, offre un approccio decisamente innovativo per la gestione della contaminazione delle aree a vocazione agricola, facendo tesoro dell’evoluzione tecnica e scientifica nel settore della gestione dei siti contaminati. L’articolo contiene una disamina del decreto, delle procedure amministrative previste e alcune importanti riflessioni sui contenuti degli allegati tecnici.

(29/06/2019) di Andrea Sconocchia

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COMMENTI - La Nota Minambiente sulla responsabilità del proprietario incolpevole non apporta novità o integrazioni

Con la Nota del 23 gennaio 2018 il Ministero dell’Ambiente ha fornito chiarimenti in materia di bonifica in relazione agli obblighi del proprietario non responsabile della contaminazione ed al concetto di inquinamento diffuso. Sul primo versante, ribadito che il proprietario non responsabile della contaminazione non è tenuto alla bonifica, pur potendo essere obbligato alla messa in sicurezza del sito, in quanto misura di prevenzione senza finalità sanzionatoria o ripristinatoria, si precisa che i soggetti responsabili dell’inquinamento devono essere identificati in coloro che hanno in tutto o in parte generato la contaminazione tramite un proprio comportamento commissivo od omissivo, legato all’inquinamento da un preciso nesso di causalità e che per tale individuazione trova applicazione la regola probatoria del “più probabile che non”, meno stringente di quella della “prova oltre il ragionevole dubbio” operante nella responsabilità penale. Il concetto di inquinamento diffuso ricorre solo quando la contaminazione sia determinata da fonti non imputabili ad una singola e determinabile origine, per cui va escluso nel caso di inquinamento, pur se esteso e di vaste proporzioni, causato esclusivamente dal dilavamento da parte degli eventi atmosferici di un cumulo di rifiuti interrati, anche se provenienti da soggetti diversi e di natura eterogenea, perché si è in presenza di una fonte unitaria di inquinamento. I chiarimenti forniti dal Ministero, però, si sono risolti nel richiamo dei fondamentali principi affermati dalla giurisprudenza amministrativa nella materia, senza alcuna reale novità od integrazione.

(02/03/2018) di Pasquale Fimiani

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COMMENTI - Ecoreati, i primi chiarimenti della Cassazione

La discutibile ed incerta formulazione della disposizione di cui all’articolo 452 bis c.p., istitutiva del nuovo eco delitto di inquinamento ambientale, era da tempo attesa al vaglio della Corte di Cassazione e ciò, al fine di dirimere alcune fondamentali questioni interpretative che il legislatore aveva lasciato in sospeso nella descrizione degli elementi costitutivi del reato dal punto di vista oggettivo.
La sentenza 46170/16, si fa carico di fornire le prime chiavi di lettura della norma, fissando alcuni punti fondamentali in tema di “abusività della condotta”, della necessità o meno della irreversibilità della compromissione o deterioramento e del concetto stesso di significativo e misurabile.

(25/12/2016) di Gabriele Taddia