Sterilizzazione rifiuti sanitari: valutazioni economiche e impatto sulla Tari

 

 

 

Sterilizzazione in situ dei rifiuti sanitari a rischio infettivo – riscontro Arera su quesito applicazione Tari – Tassa rifiuti in caso di progetti per la sterilizzazione in situ di rifiuti sanitari prodotti da struttura sanitaria

Mediante due interventi normativi (legge di conversione 40/2020 del Dl 23/2020 e Dl 76/2020), aventi la finalità di favorire lo smaltimento dell’enorme incremento di rifiuti prodotti durante il periodo pandemico attraverso la sterilizzazione dei rifiuti sanitari direttamente nelle strutture sanitarie, dal 2020 i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione sono sottoposti al regime giuridico dei rifiuti urbani.

Attraverso il rafforzamento di un principio già introdotto ormai più di 20 anni fa con il Dpr 254/2003, il legislatore ha, infatti, cercato di risolvere una delle criticità maggiori legate al processo di sterilizzazione dei rifiuti sanitari, rappresentata dalla fase di smaltimento del residuo sterilizzato. In particolare, i rifiuti sanitari sterilizzati, triturati ed essiccati, fino all’emanazione della legge di conversione 40/2020, del Dl 23/2020 e del Dl 76/2020, trovavano difficile collocazione. Le uniche possibilità di trattamento prevedevano lo smaltimento in impianti privati a costi che non rendevano competitivo il processo di trattamento in situ rispetto al conferimento a impianti di termovalorizzazione mediante operatori terzi (servizio standard).

A partire dal 2020 risulta, pertanto, possibile conferire i rifiuti sterilizzati direttamente al gestore del servizio pubblico di raccolta per il loro successivo smaltimento come rifiuti urbani indifferenziati, presso impianti di incenerimento di rifiuti urbani o discariche di rifiuti non pericolosi.

Tralasciando l’incremento degli impatti ambientali derivanti dall’avvio di rifiuti ad elevato potere calorifico (quale è il rifiuto sanitario sterilizzato) in impianti non adeguati, quali le discariche per rifiuti urbani (a livello nazionale viene ancora smaltita in discarica una quota di rifiuti urbani pari a circa il 17,4% del totale prodotto, con Regioni in cui tale modalità è minima – Emilia-Romagna, Lombardia – e altre in cui risulta più consistente – fino al 59% della valle d’Aosta),1 la possibilità di conferire i rifiuti sterilizzati al gestore del servizio pubblico nell’ordinario circuito di raccolta sta generando un notevole interesse, motivato dal fatto che tale pratica consentirebbe un risparmio economico rispetto al servizio tradizionale, non dovendo accollarsi, il produttore, i costi di smaltimento presso impianti di smaltimento privati terzi.

Infatti, con l’affidamento del rifiuto sterilizzato al gestore del servizio pubblico mediante conferimento nei cassonetti o nei sacchi a bordo strada il produttore, oltre a ritrovarsi esentato dagli adempimenti relativi alle registrazioni ambientali (formulari, registri di carico e scarico), evita il pagamento diretto del servizio di trasporto e smaltimento, a differenza di quanto avverrebbe con l’affidamento del servizio ad una società privata.

Eppure, nelle valutazioni economiche viene dimenticato o volutamente taciuto il costo indiretto rappresentato dal pagamento della tassa rifiuti (Tari). Essa è calcolata sulla base della tariffa determinata mediante specifico regolamento comunale, moltiplicata per la superficie dell’immobile con esclusione, ai sensi di quanto previsto dal comma 649 dell’articolo 1 della legge 147/2013, delle superfici dove si producono e si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali (e conseguentemente i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo), al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

Nel caso in cui la struttura sanitaria dovesse sterilizzare i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo da questa prodotti, per effetto della sopra citata disposizione normativa sarebbero assoggettate allo stesso regime giuridico dei rifiuti urbani anche le aree oggi escluse dal calcolo delle superfici rilevanti ai fini della quantificazione della Tari, che verrebbero, così, computate ai fini del relativo conteggio, con conseguente notevole incremento dell’entità della predetta tassa.

Tale interpretazione è stata confermata da un parere rilasciato da Arera il 16 luglio 2024 (nota con prot. n. 00051822/2024) ad un quesito posto da un’azienda interessata a valutare la sterilizzazione in situ dei rifiuti sanitari a rischio infettivo, che chiedeva: “nel caso in cui la struttura sanitaria dovesse sterilizzare, mediante impianto di sterilizzazione installato in situ, i rifiuti sanitari a rischio infettivo da questa prodotti – (…) assoggettati allo stesso regime giuridico dei rifiuti urbani – le aree oggi escluse dal calcolo dei mq. rilevanti ai fini della quantificazione della quota fissa della Tari – Tassa rifiuti sarebbero considerate ai fini del relativo conteggio, con relativo incremento della predetta tassa?”.

Al termine di un dettagliato excursus sull’applicabilità della tassa rifiuti e sulle modalità di determinazione dell’imponibile, Arera conclude ritenendo che all’aumento della superficie assoggettabile alla Tari derivante dall’installazione in situ, da parte di una struttura sanitaria, di un apposito impianto di sterilizzazione mediante il quale sterilizzare i rifiuti sanitari a rischio infettivo da questa prodotti, consegue un incremento della quota di tributo commisurata alla superficie dell’attività produttiva dell’utenza non domestica.

Per il testo completo del parere Arera si veda l’immagine riportata di seguito.

Una attenta progettazione di una nuova attività di trattamento in situ dei rifiuti sanitari dovrebbe, pertanto, tenere conto non solo di tutti i costi diretti di acquisto e gestione dell’impianto (tra cui non si dimentichi l’eventuale smaltimento dei rifiuti liquidi e di trattamento delle emissioni), ma anche di quelli indiretti, legati all’incremento dell’importo dovuto all’amministrazione comunale a titolo di Tari, tassa che risulterebbe applicabile per la parte di quota fissa anche nel caso in cui si ipotizzi di affidare a terzi lo smaltimento del rifiuto sterilizzato.

Note

1

Fonti: Istat su rielaborazione dati Ispra 2024: https://www.istat.it/storage/politiche-sviluppo/Rifiuti.xls

 

LA SOCIETÀ

EcoEridania Spa, capofila del Gruppo EcoEridania, è la società leader nella raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali di origine sanitaria e industriale.

Nata a Genova nel 1988, oggi la società guida uno dei principali gruppi industriali italiani del settore, distinguendosi non solo per le quote di mercato detenute, ma anche per il patrimonio tecnologico, la capillarità logistica e la consolidata esperienza operativa.

All’interno delle varie sedi e filiali site sull’intera Penisola italiana, il gruppo svolge tutte le attività della catena del valore, dalla raccolta al trasporto allo smaltimento, garantendo una copertura a 360 gradi sui differenti servizi e tipologie di rifiuti speciali.