La Rubrica si propone come strumento in grado di offrire un supporto operativo alla soluzione dei numerosi problemi interpretativi ed applicativi che sorgono nella produzione, nella gestione e nel controllo dei rifiuti. Ciò al fine di operare una collaborazione culturale e conoscitiva con il Pubblico direttamente coinvolto con le tematiche specifiche.
L’impianto “A” è autorizzato in procedura ordinaria ex articolo 208, Dlgs 152/2006 al trattamento di rifiuti non pericolosi, in seno a tale autorizzazione è presente l’impiantistica e l’attrezzatura necessaria per lo svolgimento di tale attività. L’impiantistica è di proprietà di una Cooperativa esterna ed è stata messa a disposizione dell’impianto “A” con contratto di comodato d’uso.
Le operazioni di selezione e cernita, imballaggio, carico e scarico rifiuti in ingresso ed in uscita sono svolte dalla Cooperativa esterna, che utilizza la propria impiantistica ed attrezzature messe a disposizione dell’impianto “A” ai fini autorizzativi; tale attività viene svolta in autonomia decisionale, rispettando le indicazioni e/o direttive contrattuali della committente (impianto “A”).
Si chiede se l’attività svolta dalla Cooperativa esterna configura autonoma attività di gestione di rifiuti sottoposta ad ulteriore e distinta autorizzazione, o se può essere considerata mera prestazione di manodopera svolta nel rispetto della normativa in materia.
Un fornitore di attività di manutenzione generiche (no cantiere, no manutenzione reti) produce rifiuti presso la sede del committente durante le attività di manutenzione svolte. È possibile per il fornitore lasciare i rifiuti in deposito temporaneo presso la sede del committente, sino alla presa in carico da parte del trasportatore incaricato, mantenendo i ruoli di produttore materiale per il fornitore (documentazione a suo carico) e produttore giuridico per il committente?
Se sì, a quali condizioni? Se no, quali sono le opzioni legittime? Quali i riferimenti di legge?
Un Comune gestisce la raccolta dei rifiuti domestici in due modalità:
• con mezzi e personale proprio la raccolta dei rifiuti domestici stradali non pericolosi, e pertanto non è soggetto all’iscrizione all’Albo gestori ambientali;
• con un soggetto terzo, autorizzato e iscritto all’Albo gestori ambientali, rifiuti domestici pericolosi e non pericolosi da raccolta differenziata.
Per le suddette attività di gestione il Comune è obbligato ad iscriversi al RENTRI?