Gestione rifiuti: le attività devono essere sempre autorizzate
Quesito numero 1663
L’impianto “A” è autorizzato in procedura ordinaria ex articolo 208, Dlgs 152/2006 al trattamento di rifiuti non pericolosi, in seno a tale autorizzazione è presente l’impiantistica e l’attrezzatura necessaria per lo svolgimento di tale attività. L’impiantistica è di proprietà di una Cooperativa esterna ed è stata messa a disposizione dell’impianto “A” con contratto di comodato d’uso.
Le operazioni di selezione e cernita, imballaggio, carico e scarico rifiuti in ingresso ed in uscita sono svolte dalla Cooperativa esterna, che utilizza la propria impiantistica ed attrezzature messe a disposizione dell’impianto “A” ai fini autorizzativi; tale attività viene svolta in autonomia decisionale, rispettando le indicazioni e/o direttive contrattuali della committente (impianto “A”).
Si chiede se l’attività svolta dalla Cooperativa esterna configura autonoma attività di gestione di rifiuti sottoposta ad ulteriore e distinta autorizzazione, o se può essere considerata mera prestazione di manodopera svolta nel rispetto della normativa in materia.
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