Fuori i falò dalla disciplina sui rifiuti, ma solo per rievocazioni storiche
L’accensione di falò in occasione di manifestazioni di rievocazione storica e ricorrenze della tradizione popolare non rientra nel campo di applicazione della Parte IV del Codice ambientale (Dlgs 152/2006) che disciplina la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati.
Lo prevede l’articolo 9, comma 2 della legge 152/2024, in vigore dal 1° novembre 2024, che riconosce le rievocazioni storiche come componenti fondamentali del patrimonio culturale e come elemento qualificante per la formazione e la crescita socio-culturale della comunità nazionale.
L’articolo 9 della legge, oltre a prevedere la deroga alla Parte IV del Codice ambientale, demanda alle Regioni la facoltà di regolamentare, in conformità alle normative nazionali, la salvaguardia dei falò e dei fuochi rituali delle manifestazioni di rievocazione storica e di prevedere speciali e motivate deroghe ai divieti fissati dalla legge-quadro in materia di incendi boschivi (legge 353/2000).
La disposizione stabilisce inoltre che i divieti di bruciare le stoppie nei campi e boschi previsti dal Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (Regio decreto 773/1931) non si applicano in occasione di manifestazioni di rievocazione storica e ricorrenze della tradizione popolare. (I.M.)
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