Il nuovo format del certificato di avvenuto recupero/smaltimento per l'import-export
Il regolamento 2024/2571/Ue definisce le informazioni che gli impianti rifiuti coinvolti in una spedizione devono fornire tramite certificato per comunicare ai precedenti l’avvenuto recupero o smaltimento dei residui.
Il provvedimento è stato adottato dalla Commissione Ue ad integrazione della nuova disciplina europea sulle spedizioni di rifiuti di cui al regolamento 2024/1157/Ue, in vigore dal 20 maggio 2024 e operativo dal 21 maggio 2026.
Il provvedimento, in particolare, integra quanto previsto dall’articolo 15 del regolamento 2024/1157/Ue secondo cui gli impianti che effettuano operazioni intermedie di recupero o smaltimento di rifiuti, quando consegnano i residui a un impianto situato nel Paese di destinazione per successive operazioni di trattamento, devono farsi rilasciare da tale impianto un certificato che attesta l’avvenuta operazione successiva, intermedia o non intermedia, di recupero o smaltimento.
L’Allegato I del regolamento 2024/2571/Ue stabilisce le informazioni che devono essere indicate nel certificato, tra cui la tipologia di impianto (intermedio/non intermedio, di smaltimento/recupero), il quantitativo di rifiuti ricevuto e trattato, la denominazione e composizione dei rifiuti ricevuti. L’Allegato II contiene invece le istruzioni per la relativa compilazione.
Ai sensi dell’articolo 15 del regolamento 2024/1157/Ue il certificato deve essere rilasciato “quanto prima e comunque non oltre un anno dalla consegna dei rifiuti” o “nel termine più breve” indicato dalle Autorità competenti. (I.M.)
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