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Focus appalti verdi

Argomenti trattati: Appalti/Acquisti verdi (Gpp)/Cam

Il tema dei mezzi di prova, già assai complesso all’interno del Codice Appalti, assume un rilievo molto delicato quando viene declinato nel contesto dei criteri ambientali minimi (Cam) che come sappiamo sono obbligatori dal 19 aprile 2016 per ogni procedura di gara pubblica.
Il Codice Appalti è un sistema coerente e integrato: mentre da un lato impone alle Stazioni appaltanti l’obbligo di applicare i Cam (articolo 34) dall’altro offre loro la facoltà di chiedere, quali mezzi di prova, le cd. “Etichette ambientali” come presunzione di conformità del rispetto dei Cam imposti (ma solo se le etichette sono coerenti con il disposto dell’articolo 69). Tuttavia, la richiesta di una, o più, etichette ambientali non può comprimere il principio della massima partecipazione alla gara (articolo 30) per cui deve essere sempre concessa la possibilità di presentare etichette “equivalenti”. Su cosa si basa l’equivalenza (richiamata anche dall’articolo 82), come deve essere intesa in sede di gara?

Il principio dell’ “equivalenza” dei mezzi di prova nel Codice Appalti alla luce di due pronunce della giustizia amministrativa