Rifiuti n. 294
maggio 2021
Quesiti

La Rubrica si propone come strumento in grado di offrire un supporto operativo alla soluzione dei numerosi problemi interpretativi ed applicativi che sorgono nella produzione, nella gestione e nel controllo dei rifiuti. Ciò al fine di operare una collaborazione culturale e conoscitiva con il Pubblico direttamente coinvolto con le tematiche specifiche.

1497 Formulario: la riclassificazione (anche) del rifiuto di manutenzione non è possibile

Una ditta di manutenzione ha dei propri mezzi autorizzati in 2bis per il trasporto dei propri rifiuti di manutenzione.
Durante questi interventi presso i siti dei clienti vengono prodotti rifiuti e viene compilato il formulario di trasporto (dal manutentore) per la tipologia dei rifiuti trasportati fino all’unità locale. Purtroppo all’arrivo del mezzo nell’unità locale, ove è localizzato il deposito temporaneo, si evince da parte del tecnico di presidio, la necessità di riclassificare il rifiuto con altro Codice Eer. Per esempio le mattonelle (17.01.03) in 17.09.04 (Rifiuti misti dell’attività di costruzione) o Alluminio (17.04.02) in Metalli misti (17.04.07).
Si vuole sapere se tale riclassificazione dei rifiuti è possibile nel deposito temporaneo e come gestire il movimento sul registro cronologico.

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1498 Formulario: la numerazione progressiva deve garantire la unicità del documento, a prescindere dall’apposizione delle cifre non significative

Il nostro nuovo programma gestionale non prevede la possibilità di indicare cifre non significative nella numerazione dei formulari (un ipotetico FIR_0001275/ Fwd: cifre non significative nel FIR2019 – per come risulta effettivamente stampato sul modulo cartaceo – risulta inseribile a sistema unicamente come FIR_1275/2019).

Tale impostazione ci viene contestata da alcuni clienti/fornitori, secondo i quali quanto impresso sul FIR non è da intendersi come mero progressivo numerico quanto piuttosto un codice univoco (una specie di targa) in cui ogni carattere (lettera o numero) ha un significato al di là del valore matematico.
Secondo questa interpretazione il FIR_1275/2019 sarebbe diverso dal FIR_01275/2019 o dal FIR_0001275/2019.

È possibile dirimere in modo univoco la questione?

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1499 Formulario: l’effetto sostitutivo della Pec è subordinato al rispetto di una delle due condizioni previste dal Dlgs 116/2020

Sulla base del Dlgs 116/2020, l’articolo 193 nella parte di restituzione della quarta copia del formulario ha subito alcune modifiche. Si chiede se l’invio della quarta copia tramite Pec è ancora valido oppure se bisogna inviarla via posta.

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1500 Formulario: sugli urbani continua l’esenzione per il gestore del servizio pubblico (e si applica la circolare 4 agosto 1998)

Tra gli articoli del Dlgs 152/2006 modificati dal Dlgs 116/2020 ci sono anche gli articoli 190 e 193 su registro e formulario. Stanti queste modifiche, la Circolare Ministeriale del 4 agosto 1998, esplicativa della compilazione dei registri e del formulario, può ancora ritenersi un riferimento utile? Se da un lato infatti contiene varie indicazioni di dettaglio utili per la corretta applicazione della normativa, dall’altro è inevitabilmente basata su contenuti in parte superati.
Con riferimento in particolare al comma 7 dell’articolo 193 relativo al trasporto dei rifiuti urbani che esonera dall’utilizzo del formulario, tra gli altri, “il soggetto che gestisce il servizio pubblico”, sono da ritenersi ancora vincolanti le indicazioni del punto n) della Circolare citata?

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1501 Gestione rifiuti “in loco”: va seguito l’iter autorizzatorio degli impianti mobili

Si chiede se la distruzione di cespiti presso un’azienda, a cura dell’Impianto di destino con proprio macinatore debba considerarsi operazione di gestione (trattamento) rifiuti e come tale debba essere autorizzata (in R12 o D13); oppure se la stessa possa rientrare (anche se non espressamente previsto) nella definizione di deposito temporaneo ex articolo 185 bis o di raccolta ex articolo 183 comma 1 lettera o).

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1502 Iva: la riduzione al 10% non vale per tutti i fanghi

Si richiede interpretazione circa la corretta applicazione aliquota Iva sui rifiuti classificati come fanghi, al di fuori di quelli con Codice Eer dei capitoli 19 e 20.
Tale richiesta prende spunto dal Dlgs 152 del 2006, articolo 184, comma 3 che, definendo i “rifiuti speciali” indica nella lettera g) i “rifiuti derivanti dall’ attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e della depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi”.
Il dubbio è quindi circa l’applicabilità dell’aliquota ridotta per tale tipologia di rifiuti, come ad esempio per i Codici Eer 020201 o 060503.

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1503 Manutenzione: l’iscrizione all’Albo è sempre necessaria, anche se si usa il Ddt

Articolo 193 comma 19, Dlgs 152/2006: laddove il produttore del rifiuto (azienda di manutenzione) decida di trasportare i rifiuti dal luogo di effettiva produzione (cantiere di intervento) verso la propria unità locale, senza formulario ma con Ddt, si chiede se la stessa azienda debba comunque essere iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, per la categoria 2-bis. Inoltre, tale disposizione normativa risulterebbe applicabile solo nel caso di “quantitativi limitati”, senza però stabilire una soglia massima oggettiva: non avendo altri riferimenti normativi a riguardo, è lecito fissare tale soglia con il valore 30 kg o 30 litri al giorno prevista ad esempio per l’iscrizione alla categoria 2-bis dell’Albo nazionale Gestori ambientali?

a cura di Paola Ficco

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1504 Privativa comunale: esiste solo per i rifiuti avviati a smaltimento

Un allontanamento eccezionale di beni durevoli quali vecchio mobilio o attrezzi da Utenza domestica in quantità superiore al servizio dell’Ente Gestore, possono essere conferiti ad un Recuperatore privato? Oppure si rientra in ogni caso nella privativa dell’Ente Gestore?
Qualora i rifiuti fossero conferiti ad un’Associazione senza scopo di lucro, vi sono regimi agevolati per gli adempimenti ambientali (autorizzazione, Fir) a favore dell’Associazione?

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1505 Produttore iniziale: la posizione di garanzia non può essere derogata da un contratto

Un’azienda viene chiamata a svolgere delle manutenzioni, se c’è un accordo scritto fra le parti, lo smaltimento dei rifiuti può essere eseguito dall’“azienda principale” oppure questo spetta obbligatoriamente all’azienda chiamata a fare il lavoro?

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1506 Registro: si scarica quello che si carica

È considerata corretta la tenuta del registro dei rifiuti che evidenzi ad ogni scarico il carico abbinato (riportando nella sezione i numeri di formulario abbinati).
Per quanto attiene proprio allo scarico abbinato, e quindi alla tracciabilità, la normativa prevede che i formulari riportati siano proprio quelli dello scarico abbinato o può essere considerata corretta la gestione di abbinamento che compie il sistema informatico dei rifiuti (che adotta il sistema first in first out)? La domanda trova giustificazione dal fatto che gli impianti con autorizzazione allo stoccaggio che possono accumulare il rifiuto raccolto, nel momento che effettuano un’ operazione di scarico sono impossibilitati a individuare i singoli “lotti” appartenuti a suo tempo a produttori diversi.

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1507 Stoccaggi: la circolare non vincola il giudice penale né le autorità di controllo che non dipendono dal Mite

In riferimento alla risposta al quesito 1469, relativa al rilascio dell’Attestazione di avvenuto smaltimento e appurato che “…si ritiene che le autorizzazioni sulle quali siano apposte le deroghe per quantitativi minimi o impossibilità oggettive giustificabili che ne legittimano i passaggi ad altri impianti “preliminari”, ove non consentiti dal Dlgs 152/2006, siano illegittime poiché viziate da violazione di legge…”.
Tuttavia, si ritiene possibile accettare, all’interno di tale Attestazione, un ulteriore passaggio intermedio, secondo quanto previsto dalla “Circolare ministeriale recante “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi” del 15 marzo 2018 (consapevoli dell’inferiorità gerarchica rispetto al Decreto), all’interno della quale si enuncia: “…i rifiuti in uscita dall’impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per il recupero o lo smaltimento finale, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non strettamente collegati agli impianti di recupero di cui ai punti da R1 a R12 dell’allegato C relativo alla Parte Quarta del Dlgs 152/2006 o agli impianti di smaltimento di cui ai punti da D1 a D14 dell’allegato B relativo alla Parte Quarta del Dlgs 152/2006. Per impianto strettamente collegato si intende un impianto dal quale, per motivi tecnico/commerciali, devono obbligatoriamente transitare i rifiuti perché gli stessi possano accedere all’impianto di recupero/smaltimento finale”.

Quando si ritiene contestabile un “motivo commerciale”?

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1508 Mud 2021: va fatta una “scheda Rif” per il rifiuto in deposito che (legittimamente) superi un anno

Un produttore, obbligato a presentare il Mud in quanto produttore di altri rifiuti pericolosi, nel corso del 2020 ha un rifiuto con questa situazione:
• giacenza al 31/12/2019: 100 kg
• caricato nel 2020: 0 kg
• scaricato nel 2020: 0 kg (causa COVID il rifiuto è rimasto per più di 12 mesi come permesso da deroghe provinciali specifiche)
• giacenza al 31/12/2020: 100 kg

Poiché le istruzioni contenute nel Dpcm riportano al punto 6.1.3 che “Il dato della giacenza deriva dalla somma della quantità di rifiuto in giacenza al 31/12 dell’anno precedente a quello cui si riferisce la dichiarazione più la quantità prodotta nell’anno di riferimento detratte le quantità avviate al recupero o allo smaltimento nell’anno di riferimento” si chiede se sia necessario, come credo, fare una “scheda Rif” per tale Codice Eer indicando solo la giacenza di 100 kg al 31/12/2020 o non va fatta la scheda RIF? Se non andasse fatta alcuna scheda RIF si chiede il perché di tale scelta.

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1509 Classificazione: i limiti non vanno confusi con quelli previsti per l’eluato ai fini del conferimento in discarica (o altra destinazione)

Spesso succede che analisi chimiche effettuate su un rifiuto non pericoloso riportino nelle conclusioni la valutazione di non pericolosità di tale rifiuto, ma con il superamento dei limiti per alcuni parametri. Nell’ultimo caso valutato, a seguito di analisi su un filtro a maniche di un impianto, il test di cessione ha presentato valori di Zn superiori al limite di legge consentito per il conferimento del rifiuto in discarica per rifiuti pericolosi (All.4, Par. 3, Tabella 6, Dlgs 121/2020); pertanto, le conclusioni dell’analista hanno confermato la non pericolosità del Codice Eer, ma l’ammissione del rifiuto in idonei impianti di trattamento, se autorizzati.
Si pone quanto sopra ai fini di una giusta visione sulla corretta gestione di questa tipologia di rifiuti.

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1510 Import/export: i Codici del toner esausto

Si chiede di sapere quale codice attribuire al toner esausto (Codice Eer 080318/191204) in caso di spedizione transfrontaliera secondo il nuovo Regolamento europeo e se sia corretto attribuire al Codice Basilea A3010/B3010 il nuovo Codice EU3011.

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