Aia, quando la modifica è non sostanziale
La massima
Il Legislatore ha fornito una specificazione del concetto di modifica sostanziale inimpianti Aia, richiamando l’allegato VIII del Dlgs 152/2006 e fornendo dei criteri oggettivi che costituiscono i casi in cui il superamento dei limiti determina presuntivamente “effetti negativi e significativi sull’ambiente”. Tuttavia ciò non esclude che l’Autorità competente, nel caso di specie la Regione, giudichi “sostanziale” qualsivoglia altra tipologia di intervento a seguito di proprio motivato parere in sede istruttoria e per la quale deve procedersi con conferenza di servizi.
In questo senso il Consiglio di Stato, con sentenza 31 marzo 2021, n. 2679 ha precisato altresì che si tratta comunque di una valutazione “aggiuntiva” rimessa alla Autorità competente e non imposta dal Legislatore, che solo con riferimento all’Aia e proprio in ragione della sua rilevanza quale strumento di controllo e tutela dell’ambiente, ha limitato la discrezionalità tecnica dell’Amministrazione procedente, blindandone l’oggetto di riferimento. (C.K)
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