Stoccaggi: la circolare non vincola il giudice penale né le autorità di controllo che non dipendono dal Mite
Quesito numero 1507
In riferimento alla risposta al quesito 1469, relativa al rilascio dell’Attestazione di avvenuto smaltimento e appurato che “…si ritiene che le autorizzazioni sulle quali siano apposte le deroghe per quantitativi minimi o impossibilità oggettive giustificabili che ne legittimano i passaggi ad altri impianti “preliminari”, ove non consentiti dal Dlgs 152/2006, siano illegittime poiché viziate da violazione di legge…”.
Tuttavia, si ritiene possibile accettare, all’interno di tale Attestazione, un ulteriore passaggio intermedio, secondo quanto previsto dalla “Circolare ministeriale recante “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi” del 15 marzo 2018 (consapevoli dell’inferiorità gerarchica rispetto al Decreto), all’interno della quale si enuncia: “…i rifiuti in uscita dall’impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per il recupero o lo smaltimento finale, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non strettamente collegati agli impianti di recupero di cui ai punti da R1 a R12 dell’allegato C relativo alla Parte Quarta del Dlgs 152/2006 o agli impianti di smaltimento di cui ai punti da D1 a D14 dell’allegato B relativo alla Parte Quarta del Dlgs 152/2006. Per impianto strettamente collegato si intende un impianto dal quale, per motivi tecnico/commerciali, devono obbligatoriamente transitare i rifiuti perché gli stessi possano accedere all’impianto di recupero/smaltimento finale”.
Quando si ritiene contestabile un “motivo commerciale”?
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