Iva: la riduzione al 10% non vale per tutti i fanghi
Quesito numero 1502
Si richiede interpretazione circa la corretta applicazione aliquota Iva sui rifiuti classificati come fanghi, al di fuori di quelli con Codice Eer dei capitoli 19 e 20.
Tale richiesta prende spunto dal Dlgs 152 del 2006, articolo 184, comma 3 che, definendo i “rifiuti speciali” indica nella lettera g) i “rifiuti derivanti dall’ attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e della depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi”.
Il dubbio è quindi circa l’applicabilità dell’aliquota ridotta per tale tipologia di rifiuti, come ad esempio per i Codici Eer 020201 o 060503.
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