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Rottami metallici, se e quando applicare Reach e Clp

Argomenti trattati: Rottami ferrosi

Quesito numero 775

Eventuale applicazione regolamento (Ce) 1907/206 Reach e 1272/2008 Clp ai rottami ferrosi recuperati (end of waste). A un’azienda autorizzata all’esercizio del recupero di rottami metallici (R4), certificata ai sensi del regolamento (Ce) 333/2011 che effettua esclusivamente operazioni meccaniche (selezione, presso-cesoiatura), è stata richiesta l’eventuale assoggettabilità a quanto previsto dai suddetti regolamenti (Reach e Clp). Il funzionario dell’Asl competente afferma che l’attività di recupero che trasforma il rifiuto in end of waste è da considerarsi un processo di fabbricazione che produce una o più sostanze che (in quanto tali o contenute in una miscela o in un articolo) hanno cessato di essere rifiuti dopo essere state sottoposte ad una o più fasi di recupero (si veda il punto 2.2.1 Guida ECHA ai rifiuti e alle sostanze recuperate – versione 2 – maggio 2010). Pertanto, secondo la Asl, il rottame in uscita dall’impianto dovrà essere assoggettato alla registrazione. Una simile interpretazione richiederebbe la necessaria caratterizzazione del materiale rappresentato da una variegata tipologia di articoli (basti pensare a cosa può essere presente in un cumulo di rottami). Si ritiene impossibile applicare i suddetti regolamenti all’attività descritta. Anche le associazioni di categoria non sembra che abbiano idee chiare in merito.