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Transfrontalieri, l’intermediario per la sola fase del trasporto non esiste

Argomenti trattati: Esportazioni/importazioni

Quesito numero 767

In merito alla possibilità di intermediare un trasporto transfrontaliero di rifiuti pericolosi senza essere l’intermediario notificatore (articolo 2, punto 15, comma 5, regolamento Ce n. 1013/2006), si chiede la possibilità effettiva che questa figura (iscritta alla categoria 8 dell’Albo nazionale gestori ambientali) possa esistere nonché, in caso affermativo:
– necessità di indicare tale figura nei documenti di notifica?
– necessità di riportare gli estremi sul documento di movimento (allegato 1B), in quale campo?
– modalità di registrazione del documento di movimento (allegato 1B) sul registro dell’intermediario (modello B)?