Transfrontalieri, l’intermediario per la sola fase del trasporto non esiste
Quesito numero 767
In merito alla possibilità di intermediare un trasporto transfrontaliero di rifiuti pericolosi senza essere l’intermediario notificatore (articolo 2, punto 15, comma 5, regolamento Ce n. 1013/2006), si chiede la possibilità effettiva che questa figura (iscritta alla categoria 8 dell’Albo nazionale gestori ambientali) possa esistere nonché, in caso affermativo:
– necessità di indicare tale figura nei documenti di notifica?
– necessità di riportare gli estremi sul documento di movimento (allegato 1B), in quale campo?
– modalità di registrazione del documento di movimento (allegato 1B) sul registro dell’intermediario (modello B)?
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