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Trasporto: se non è autorizzato, è illecito anche se è occasionale

Sentenza 26 febbraio 2013, n. 9187

La massima
Rifiuti – Trasporto non autorizzato – Articolo 256, Dlgs 152/2006 – Continuità dell’attività – Non richiesta

Il reato di trasporto non autorizzato di rifiuti previsto dall’articolo 256 del Dlgs 152/2006 non richiede la continuità dell’attività illecita e si configura anche a seguito di una condotta occasionale.
Nuovamente affermato la configurabilità del reato di trasporto illecito, nel solco di una consolidata giurisprudenza, anche nel caso di attività occasionale, alla luce della considerazione che la fattispecie in questione non richiede, a differenza del più grave reato di traffico illecito previsto dall’articolo 260 del Dlgs 152/2006, la continuità dell’attività illecita.
Monito per P.a. e Giudici di merito: è sempre necessario indagare concretamente la “pericolosità” dei rifiuti trasportati e non limitarsi, come nel caso in questione, ad asserire una notorietà (“i clorofluorocarburi sono notoriamente utilizzati nei frigoriferi e condizionatori”) (A.G.).