Import export: il produttore dei rifiuti resta responsabile anche se li ha comprati un altro
La massima
Traffico di rifiuti – Spedizione transfrontaliera in Paese extra Ue – Responsabilità della spedizione – Azienda esportatrice – Sussiste – Licenza prevista dalla legge del Paese di destinazione – Possesso – In capo all’impresa esportatrice – Necessità – Mancanza – Reato di traffico illecito di rifiuti (articolo 259, Dlgs 152/2006)
Occorre che il soggetto produttore dei rifiuti sia in possesso dell’apposita autorizzazione prevista nel Paese di destinazione, altrimenti scatta il reato di traffico illecito ai sensi dell’articolo 259, Dlgs 152/2006.
Nel caso di spedizione di rifiuti in Cina senza avere l’autorizzazione prescritta dalla legge cinese (licenza AQSIQ), non rileva il fatto che le imprese destinatarie dei rifiuti (una delle quali in veste di intermediario divenuto proprietario in seguito a contratto di compravendita) siano in regola con le autorizzazioni prescritte dalla legge cinese, in quanto, secondo il requisito della tracciabilità del rifiuto (ex regolamento 1013/2006/Ce, implicitamente richiamato dall’articolo 194, Dlgs 152/2006), la responsabilità continua a gravare sul produttore, il quale deve quindi essere dotato della apposita licenza prevista nel paese di destinazione. Il soggetto originatore dei rifiuti è il responsabile dell’intera operazione di spedizione. (A.G)
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