Recupero agevolato, il test di cessione non va confuso con le analisi
Quesito numero 762
Campionamento e analisi e test di cessione di rifiuti non pericolosi (articoli 8 e 9, Dm 5 febbraio 1998). Il comma 4 dell’articolo 8 recita: “il campionamento e le analisi sono effettuate a cura del titolare dell’impianto ove i rifiuti sono prodotti almeno in occasione del primo conferimento all’impianto di recupero ecc…”. Il produttore è inteso colui che produce il rifiuto (cioè l’imprenditore edile per esempio?) o il titolare dell’impianto di recupero? Quindi il trasporto dovrà essere accompagnato da certificato di analisi?
Il comma 3 dell’articolo 9 recita: “il test di cessione è effettuato almeno ad ogni inizio attività ecc…”. Ciò significa che quando il rifiuto lascia l’impianto di recupero (Sottoprodotto o Mps) non devo avere con me un certificato di analisi (test di cessione) comprovante la “bontà” del prodotto? Cosa si intende per “inizio attività”?
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