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Autosufficienza: per gli speciali, non può vietarsi lo smaltimento dei rifiuti extraprovinciali

Sentenza 19 febbraio 2013, n. 993

La massima
Autorizzazioni impianti di smaltimento – Divieto di accettazione rifiuti speciali di provenienza extraprovinciale – Principio di autosufficienza – Principio di specializzazione dell’impianto – Prevale

Per i rifiuti speciali o pericolosi vige il criterio della specializzazione dell’impianto di smaltimento integrato da quello della prossimità al luogo di produzione, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi.
In virtù del contrasto tra l’esigenza di impianti specializzati e la rigida predeterminazione di ambiti territoriali ottimali (Ato) in cui realizzare l’autosufficienza locale nello smaltimento, applicata ai rifiuti urbani (non pericolosi), sbaglia la Provincia che respinge una domanda di autorizzazione allo smaltimento di rifiuti speciali “importati” di provenienza extraprovinciale.
Così facendo, infatti, la Provincia non solo rischia di pregiudicare lo smaltimento “in uno degli impianti appropriati più vicini”, ma introduce addirittura un ostacolo ingiustificato al principio della libera circolazione di cose di valore costituzionale (A.G.).