Caratterizzazione, non va confusa con la classificazione
Quesito numero 759
Diversi organi di controllo che operano sul territorio, quando rinvengono rifiuti di vario genere abbandonati (da ignoti) nelle strade, prima di attivare il loro smaltimento, procedono alla loro caratterizzazione mediante l’ausilio di laboratori di analisi chimiche (con conseguente dispendio di risorse finanziarie). Non si ritiene distorta tale procedura, a fronte del disposto articolo 184, comma 2 lettera b) poiché i rifiuti di qualunque natura e consistenza (pericolosi e non) abbandonati nelle strade sono classificati già in origine (e quindi caratterizzati), sic et simpliciter, come “rifiuti urbani”? I rifiuti abbandonati (pericolosi e non) possono essere recuperati (non operando nessuna cernita di eventuali presenze di rifiuti pericolosi, perché vietata dalla legge) e smaltiti in discariche dedicate (ovvero in discariche per rifiuti non pericolosi)?
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