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Sull’obbligatorietà del test di cessione per i materiali di riporto nei siti sottoposti a bonifica

Argomenti trattati: Danno ambientale e bonifiche

La sentenza in commento affronta il tema della obbligatorietà del test di cessione sui cd. materiali di riporto presenti in un sito sottoposto a procedimento di bonifica, ai sensi della Parte IV del Dlgs 152/2006.
Secondo la tesi della società ricorrente, il suddetto obbligo non avrebbe dovuto trovare applicazione rispetto ai materiali di riporto che ricadono in un sito oggetto di procedura di bonifica, in quanto il test di cessione avrebbe avuto la finalità di stabilire se i predetti materiali siano da considerarsi o meno come “suolo”, con conseguente esclusione, in caso affermativo, dal campo di applicazione della disciplina in materia rifiuti (e, di conseguenza, dal regime delle bonifica desi siti contaminati) di cui alla Parte IV del c.d. Codice dell’ambiente.
Attraverso l’esame di un caso sottoposto allo scrutinio del Consiglio di Stato, l’autore ripercorre il quadro normativo di riferimento e la giurisprudenza formatasi in materia, che confermano l’obbligatorietà del test di cessione sulle matrici materiali di riporto ai fini dell’applicazione dell’articolo 185, comma 1, lettere b) e c) del Dlgs 152/2006 o, in caso di non conformità, alla disciplina sulla bonifica.