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COMMENTI - Inquinanti organici persistenti (Pop): le novità introdotte dal regolamento Ue 2022/2400

Il Regolamento Ue 2022/2400 è la più recente, tra le tante, modifiche al Regolamento Ue 2019/1021, relativo agli inquinanti organici persistenti (Pop). Poiché interviene sia sul testo sia sugli allegati, determina numerose ricadute, anche ai fini della gestione dei rifiuti; inoltre delinea quella che sarà una prossima evoluzione della disciplina sulla classificazione dei rifiuti.

(02/02/2023) di Claudio Rispoli

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COMMENTI - Classificazione dei rifiuti: dopo la Corte di Giustizia la Cassazione apre una nuova fase

A seguito del completamento, con le tre sentenze gemelle del 21 novembre 2019, dell’iter processuale avviatosi con le ordinanze del 27 luglio 2017 con cui la Cassazione aveva sollevato alla Corte di Giustizia la questione pregiudiziale sulla classificazione dei rifiuti poi definita dal giudice europeo con la sentenza del 28 marzo 2019 nelle cause riunite da C-487/17 a C-489/17, è possibile fissare i principi in tema di classificazione affermati dal combinato intervento di Corte di Giustizia e Cassazione ed individuare le regole di condotta e le ricadute sotto il profilo della responsabilità per falso in certificazione.

(06/01/2020) di Pasquale Fimiani

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COMMENTI - Codici speculari: i punti fermi della sentenza europea e il bilanciamento tra precauzione e proporzione

L’attesissima Sentenza della Corte Ue in tema di codici a specchio potrebbe apparire scontata o “pilatesca”, posizionata in un “giusto mezzo” tra differenti letture della norma e quindi risultare neutra o di scarso impatto: non è così.
I principi che afferma, peraltro già reperibili nella norma, sono ora declinati in modo inequivocabile ed hanno consistenti ricadute pratiche nel processo di valutazione della pericolosità/non pericolosità dei rifiuti classificati con codici speculari. Già da ora quindi, si impongono delle modalità diverse dal consueto nel processo di classificazione: più approfondite, meglio documentate, motivate con cura e sempre con riferimento alla situazione specifica. Classificazioni sbrigative, semplicistiche, conservative o meno (tutte prassi molto frequenti), non risultano più ammissibili.
Il produttore dei rifiuti è chiamato a degli obblighi di valutazione precisi (e quindi anche eventuali terzi che gli forniscono il necessario supporto tecnico) ed il principio di precauzione esplica la sua azione “preventiva” esclusivamente a valle di una valutazione, in situazioni ben circostanziate in cui non si riesce ad escludere pericoli potenziali realistici. Per questi motivi, ancora più di quanto già non facciano, le Associazioni di categoria, dovrebbero supportare gli associati nella classificazione di rifiuti “tipici” di settore.

(29/05/2019) di Claudio Rispoli

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COMMENTI - Classificazione: arriva con i “Fattori-M” un ulteriore elemento di confusione per l’ecotossicità

Per l’assegnazione della caratteristica di pericolo HP14 “Ecotossico”, dal 5 luglio 2018 si applicherà il nuovo Regolamento (Ue) 2017/997, il quale detta regole semplificate per la classificazione dei rifiuti in ordine all’ecotossicità, non prevedendo più il Fattore-M nel caso del metodo della somma.
Tuttavia, dal 1 marzo 2018 è entrato in vigore il Regolamento (Ue) 2016/1179 che modifica la tabella 3.1 dell’allegato VI del Regolamento (Ce) 1272/2008 ed elenca il Fattore-M per i composti del rame. Tale regolamento riporta: Ossido di Rame (II) H410 Aquatic Acute 1 M=100, mentre per H410 Aquatic Chronic 1 riporta nulla.
Il problema che si pone è se il Fattore-M pari a 100 si applichi anche al Cronico 1. Sul punto si è aperto (ovviamente) un dibattito e vari sono stati i pronunciamenti. Il Ministero dell’ambiente, nella nota del 28 febbraio 2018, indirizzata a tutte le Regioni italiane, afferma che tale Fattore-M pari a 100 è obbligatorio solo per i pericoli acuti (Acuto 1).
In sintesi, poiché fra tre mesi si applicherà il Regolamento (Ue) 2017/997, il quale non prevede più i Fattori-M, si può ritenere che per il Cronico 1 si può non considerare il Fattore-M (cioè porlo pari a 1); con la precisazione che non ci sono sufficienti dati di letteratura consolidati per individuarlo, poiché anche il Committee for Risk Assessment dell’ECHA (RAC) non ha preso decisioni in merito.

(29/03/2018) di Loredana Musmeci

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COMMENTI - Classificazione rifiuti: 1º marzo – 5 luglio 2018, una pericolosa finestra temporale che arriva dall’Europa e che nessuno ha saputo gestire

L’intervento si propone di spiegare, in estrema sintesi, la situazione che si è venuta a creare in questo periodo e che ha scatenato le più diverse reazioni: dall’indifferenza totale (i.e. troppo difficile, troppo complesso quindi da ignorare) alla paventata paralisi totale del gracile e precario sistema di gestione dei rifiuti italiano. Nel mezzo, c’è l’attenzione dei tanti operatori scrupolosi che, a fronte dell’evoluzione normativa, qui spiegata, hanno alzato l’asticella dei controlli, esigendo documentazioni in linea con le disposizioni aggiornate.
Oggetto del presente intervento sono le modifiche introdotte dal Regolamento 2016/1179/Ue, (IX Adeguamento al progresso tecnico) in vigore dal 9 agosto 2016, che si applicano dal 1º marzo 2018, fatta eccezione per la soppressione della tabella 3.2 all’allegato VI che si applica già dal 1º giugno 2017.
Tuttavia, non si tratta di novità né, di sorprese, bensì di cambiamenti annunciati già un anno e mezzo fa e che, in molti, hanno fatto finta di non vedere.

(02/03/2018) di Claudio Rispoli

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COMMENTI - Ecotossicità: le nuove regole dettate dall’Europa con il regolamento Ue 2017/997

Dal 1º giugno 2015 la direttiva 67/548/Cee non è più applicabile e il Regolamento (Ue) 1357/2014 che è stato emanato perché dal 1º giugno 2015 la direttiva 67/548/Cee veniva abrogata e sostituita dal Regolamento (Ce) 1272/2008; pertanto, era necessario adeguare l’allegato III della direttiva 2008/98/Ce, che riportava un generale riferimento alla direttiva 67/548/Cee ed in particolar modo per la caratteristica di pericolo “Ecotossico” un riferimento esplicito all’allegato VI della medesima direttiva 67/548/Cee.
Pertanto è assolutamente evidente che, anche se nella nota del Regolamento (Ue) 1357/2014 si fa riferimento ancora alla direttiva 67/548/Cee, in attesa di completare gli studi avviati per la caratteristica di pericolo “Ecotossico”, quel riferimento a decorrere dal 1º giugno 2017 (data ultima di vigenza di tale direttiva 67/548/Cee), va inteso come riferito al Regolamento Clp, il quale ha sostituito in modo definitivo la vecchia disciplina comunitaria in materia di classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e preparati pericolosi.

(31/08/2017) di Loredana Musmeci