Decreto direttoriale MinAmbiente 12 dicembre 2024, n. 253

Rentri - Caratteristiche dei sistemi di geolocalizzazione ai fini della tracciabilità dei rifiuti - Attuazione articolo 21, Dm 59/2023

Ultima versione coordinata con modifiche al 17/09/2025

Decreto direttoriale 12 dicembre 2024, n. 253
(Pubblicato sul portale Rentri il 13 dicembre 2024 e sul sito internet del MinAmbiente il 16 dicembre 2024)

Direzione generale economia circolare e bonifiche

Il Direttore generale

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349 e ss.mm.ii., che ha istituito il Ministero dell'ambiente e che ne ha definito le funzioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni";

Visto il decreto-legge n. 22 del 1° marzo 2021, convertito con modificazioni nella legge n. 55 del 22 aprile 2021, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" con il quale, tra l'altro, viene istituito il Ministero della transizione ecologica che ha riunito le attuali competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con le attribuzioni in materia di energia fino ad ora ripartite tra altri dicasteri;

Visto il Dpcm 29 luglio 2021, n. 128 avente ad oggetto il regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica, pubblicato in Gu n. 228 del 23 settembre che stabilisce che il Ministero, per l'espletamento dei compiti ad esso demandati, è articolato in: a) tre dipartimenti e dieci direzioni generali; b) uffici di diretta collaborazione del Ministro, e che i Dipartimenti assumono la denominazione di Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale (Diag), di Dipartimento sviluppo sostenibile (Diss) e di Dipartimento energia (Die);

Visto il Dpcm 23 dicembre 2021, n. 243 recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica;

Visto il Dpcm 22 giugno 2022, n. 109, recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica;

Visto il Dpr del 21 ottobre 2022 con il quale è stato nominato Ministro della transizione ecologica l'On. Gilberto Pichetto Fratin;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" e in particolare l'articolo 4 che dispone la ridenominazione del Ministero della transizione ecologica in Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Visto il Dpr 14 novembre 2022 con il quale è stato nominato Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica l'On. Gilberto Pichetto Fratin;

Visto il decreto del Ministro del 19 gennaio 2023, n. 23, "Modifiche urgenti al decreto del Ministro della transizione ecologica del 10 novembre 2021, n. 458, recante individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero della transizione ecologica";

Visto il Dpr 27 dicembre 2023, con il quale è stato conferito all'Ing. Laura D'aprile l'incarico di Capo Dipartimento del Dipartimento sviluppo sostenibile del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ammesso alla registrazione della Corte dei conti al n. 60 in data 15 gennaio 2024;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 10 gennaio 2024, n. 7, recante "Atto di indirizzo sulle priorità politiche per l'anno 2024 e il triennio 2024-2026", registrato dalla Corte dei conti il 18 gennaio 2024, n. 68;

Vista la direttiva generale per l'attività amministrativa e la gestione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'anno 2024, adottata con Dm 100 del 14 marzo 2024 (ammesso alla registrazione della Corte dei Conti il 29 marzo 2024 al n. 1055);

Visto il decreto ministeriale n. 17 del 12 gennaio 2024 di "Individuazione e definizione dei compiti degli Uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica" ammesso alla registrazione della Corte dei conti al n. 242 del 30/01/2024, ed in particolare gli articoli 9 e 10, che prevedono che la Direzione economia circolare assuma la denominazione di Direzione generale economia circolare e Bonifiche;

Visto il decreto del Capo Dipartimento sviluppo sostenibile (Diss) n. 274 del 13 giugno 2024, registrato dal Mef in data 20/06/2024 al n. 10654, con il quale sono individuati e assegnati ai titolari delle direzioni generali del Dipartimento sviluppo sostenibile (Diss) gli obiettivi e le correlate risorse finanziarie;

Visto il Dpcm 31 maggio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 1° luglio 2024, al n. 2475, con il quale è stato conferito all'Ing. Luca Proietti l'incarico di Direttore generale della Direzione generale economia circolare e Bonifiche;

Visto il regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/Ce (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 relativo al "Codice in materia di protezione dei dati personali", recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/Ce;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, "Codice dell'amministrazione digitale";

Vista la direttiva (Ue) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/Ce relativa ai rifiuti;

Visto l'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, che, nel sopprimere il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri), istituisce il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (Rentri) ed, in particolare, i commi 3 e 3-quater che stabiliscono i soggetti tenuti all'iscrizione al Rentri e gli oneri a carico degli stessi per la copertura dei costi di funzionamento del Registro medesimo;

Considerato che la Strategia nazionale per l'economia circolare, approvata con Dm 259 del 24 giugno 2022, e il Programma nazionale per la gestione dei rifiuti, approvato con Dm 257 del 24 giugno 2022, prevedono l'adozione di un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti, anche a supporto degli organi di controllo e delle forze dell'ordine nelle azioni di prevenzione e repressione degli illeciti in materia di gestione dei rifiuti;

Considerato che l'introduzione della modalità digitale per gli adempimenti ambientali connessi alla tracciabilità dei rifiuti consente la trasmissione, l'acquisizione, l'elaborazione e la lettura integrata dei dati ambientali relativi al ciclo dei rifiuti e la gestione dei relativi flussi, facilitando la razionalizzazione e l'ottimizzazione del sistema impiantistico e infrastrutturale attraverso una pianificazione regionale basata sulla tracciabilità dei rifiuti;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", con particolare riguardo agli articoli 188-bis, 189, 190, 193 che disciplinano il sistema di tracciabilità dei rifiuti e l'articolazione del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti;

Visto il Dm 4 aprile 2023, n. 59 recante la disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 188-bis del Dlgs 152/2006;

Visto l'articolo 21, comma 1, del citato Dm n. 59 del 2023 che prevede la predisposizione di uno o più decreti direttoriali per definire, tra l'altro, le modalità operative per assicurare la trasmissione dei dati al Rentri ed il suo funzionamento, le istruzioni per l'accesso e l'iscrizione da parte degli operatori al predetto Registro elettronico nazionale, i requisiti informatici per garantire l'interoperabilità dello stesso Registro con i sistemi adottati dagli operatori nonché le modalità di funzionamento degli strumenti di supporto e dei servizi messi a disposizione degli operatori per agevolare l'assolvimento degli adempimenti previsti in materia di tracciabilità dei rifiuti;

Visto l'articolo 16 del Dm 4 aprile 2023, n. 59, prevedente che i soggetti obbligati all'iscrizione al Rentri che trasportano rifiuti speciali pericolosi devono garantire la presenza sui mezzi di trasporto dei rifiuti di sistemi di geolocalizzazione basati sulle tecnologie disponibili sul mercato;

Visto l'articolo 17 del Dm 4 aprile 2023, n. 59, prevedente che la disponibilità di tali tecnologie sia requisito di idoneità tecnica per l'iscrizione alla categoria 5 dell'Albo nazionale gestori ambientali e per il mantenimento delle iscrizioni in essere;

Considerato che tali dispositivi di geolocalizzazione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 188-bis del Dlgs 152/2006, devono essere in grado di trasmettere i dati relativi ai percorsi dei mezzi trasporto;

Ritenuto necessario delineare le caratteristiche generali dei sistemi di geolocalizzazione che attualmente risultano disponibili sul mercato secondo quanto previsto dall'articolo 16 del Dm 59/2023;

Vista la nota prot. 187472 del 15 ottobre 2024, con la quale la direzione economia circolare e bonifiche ha chiesto all'Albo nazionale gestori ambientali di supportare la stessa, con le specifiche competenze professionali del settore dei trasporti presenti all'interno del Comitato nazionale, per la definizione delle specifiche tecniche relative ai sistemi di geolocalizzazione;

Vista la nota dell'Albo nazionale gestori ambientali prot. Mase/195498 del 25.10.2024 con la quale sono stati trasmessi alcuni criteri tecnici funzionali da porre alla base della definizione di sistema di geolocalizzazione sulla base di quanto previsto dall'articolo 16 del Dm 59/2023;

Ritenuto opportuno prevedere con successivo decreto direttoriale la definizione delle modalità di gestione dei dati attinenti i percorsi degli autoveicoli, con particolare riguardo alle modalità di trasmissione che possano consentire l'associazione tra il percorso e il Fir, nonché al tema dell'archiviazione dei dati dei percorsi con le relative modalità e tempistiche, in funzione di un'approfondita analisi che dovrà essere necessariamente consecutiva alla data di entrata in vigore dell'obbligo di emissione del Fir in formato digitale.

Decreta

Articolo 1

1. I sistemi di geolocalizzazione di cui all'articolo 16 del Dm 4 aprile 2023, n. 59 devono rilevare il percorso effettuato dall'autoveicolo dal punto di partenza al punto di destinazione, registrando la data in cui è avvenuto il trasporto del rifiuto e garantendo una accuratezza sufficiente per il rilevamento della posizione dell'autoveicolo su cui il sistema di geolocalizzazione è installato.

2. Per garantire la tracciabilità del percorso è necessario che:

a. il sistema di geolocalizzazione debba essere associato alla targa e al telaio dell'autoveicolo in modo che lo stesso possa essere identificabile univocamente;

b. il rilevamento del percorso debba avvenire attraverso la registrazione di una serie di punti di posizione (coordinate geografiche) ad intervalli temporali tali che, messi in sequenza e collegati fra di loro, generino il percorso effettuato dall'autoveicolo nella data del trasporto del rifiuto;

c. i dati relativi ai percorsi degli autoveicoli che trasportano rifiuti speciali pericolosi, rilevati dai sistemi di geolocalizzazione, devono poter essere esportati in un formato standard fra quelli comunemente usati;

d. i percorsi compiuti dagli autoveicoli devono poter essere visualizzati attraverso mezzi informatici messi a disposizione dall'operatore.

Articolo 2

1. Con successivo decreto direttoriale sono definite le modalità di gestione dei dati attinenti i percorsi degli autoveicoli, con particolare riguardo alle modalità di trasmissione al Rentri che possano consentire l'associazione tra il percorso e il Fir, nonché quelle di archiviazione dei dati dei percorsi con le relative tempistiche.

2. Le informazioni afferenti ai percorsi rilevati dai sistemi di geolocalizzazione devono essere rese disponibili con le modalità indicate nel decreto di cui al comma 1, a decorrere dal dodicesimo mese dalla data di cui all'articolo 13, comma 1 lettera c) del Dm 4 aprile 2023, n. 59.

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica www.mase.gov.it e sul sito web del Rentri www.rentri.gov.it.