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Elenco modifiche consentite per Progetti “faro” economia circolare

Circolare 27 giugno 2023, n. 104493
(Pubblicato sul sito del MinAmbiente il 27 giugno 2023)

Pnrr – Missione 2 Componente 1 – Investimento 1.1 “Realizzazione nuovi impianti e ammodernamento di impianti esistenti” e Investimento 1.2 “Progetti ‘faro’ di economia circolare” – Indicazioni sulle modifiche consentite per i progetti ammessi a finanziamento.

Con circolare 27 giugno 2023, n. 104493 il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica fornisce indicazioni sulle modifiche consentite ai progetti relativi agli impianti di gestione rifiuti e ai progetti faro in materia di economia circolare finanziati nell’ambito della Missione 2, Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Tale componente, lo ricordiamo, prevede riforme ed investimenti volti al miglioramento della gestione dei rifiuti attraverso il rafforzamento delle infrastrutture per la raccolta differenziata e l’ammodernamento degli impianti di trattamento.
La circolare specifica, in particolare, le modifiche ammissibili e inammissibili in relazione ai progetti ammessi a finanziamento nell’ambito degli Investimenti 1.1 “Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti” e 1.2 “Progetti ‘faro’ di economia circolare”. Investimento, quest’ultimo, che mira a favorire la realizzazione di progetti innovativi per un maggiore e migliore riciclo di carta, cartone, plastica, tessili e Raee (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche).
Il documento chiarisce, per entrambe le tipologie di investimenti, che le modifiche progettuali devono essere previamente autorizzate dal Dipartimento Sviluppo sostenibile del Ministero e che non sono ammesse le modifiche inerenti elementi progettuali che hanno concorso alla definizione del punteggio attribuito in sede di selezione dei progetti, né quelle che possono compromettere il completamento dell’iniziativa progettuale entro il 30 giugno 2026.
Nella circolare, quindi, l’indicazione delle modifiche ammissibili e inammissibili in relazione ai singoli investimenti. Tra le modifiche progettuali ammissibili si segnalano quelle relative alla localizzazione del sito di realizzazione (Investimento 1.1, linea A, e Investimento 1.2); inammissibili, invece, le variazioni progettuali che incidono sui criteri di valutazione patrimoniale del soggetto attuatore e sulla proposta tecnica presentata (Investimento 1.2). (I.M.)