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Esonero dalla Tari anche per i magazzini di stoccaggio

Argomenti trattati: Tassa/tariffa
Sentenza 12 settembre 2023, n. 8276

La massima
A seguito della modifica dell’articolo 184, Dlgs 152/2006 a opera del Dlgs 116/2020, il quale stabilisce che sono rifiuti speciali quelli prodotti nell’ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani, i magazzini per lo stoccaggio dei semilavorati e dei prodotti finiti non possono essere a priori esclusi dall’esonero dalla tassa per il servizio di gestione dei rifiuti urbani (Tari).
È illegittima la disposizione del regolamento comunale sulla Tari che esclude dal tributo i locali di stoccaggio di materie prime e merci poiché potenzialmente produttivi di rifiuti speciali ma che non esclude “le restanti porzioni superfici dei magazzini destinati allo stoccaggio dei prodotti finiti e di semilavorati (…)”. Le superfici dove avviene la lavorazione industriale sono escluse dall’applicazione dei prelievi sui rifiuti, compresi i magazzini di materie prime, di merci e di prodotti finiti, sia con riferimento alla quota fissa che alla quota variabile come chiarito dal Ministero dell’ambiente con nota 12 aprile 2021, n. 372569.
Il produttore deve dimostrare l’avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente. Spetta al contribuente dimostrare le condizioni che gli consentono di beneficiare di una esenzione o riduzione della superficie tassabile (Conf. Consiglio di Stato 12 settembre 2023, nn. 8277, 8278 e 8279; Consiglio di Stato 27 giugno 2023, n. 6266). (F.P.)