La Rubrica si propone come strumento in grado di offrire un supporto operativo alla soluzione dei numerosi problemi interpretativi ed applicativi che sorgono nella produzione, nella gestione e nel controllo dei rifiuti. Ciò al fine di operare una collaborazione culturale e conoscitiva con il Pubblico direttamente coinvolto con le tematiche specifiche.
Si richiede se sussiste l’obbligo normativo di utilizzo del Formulario Identificativo Rifiuti (FIR) nel caso di trasporto di rifiuti urbani eseguito dallo stesso Gestore della raccolta rifiuti (con propri mezzi) per conto di uno dei Comuni soci dal relativo centro di raccolta autorizzato secondo il Dm 8 aprile 2008 e s.m.i. ad impianto di stoccaggio/recupero autorizzato, sia nel caso quest’ultimo fosse in titolarità dello stesso ente gestore sia nel caso l’impianto fosse in titolarità di altra ditta terza.
Nel caso non fosse fatto obbligo normativo di utilizzare il FIR per i trasporti suddetti si chiede se, ai fini di eventuali controlli fiscali delle FFOO durante il trasporto e comunque per fornire i dati utili per il conferimento all’impianto di destino, sia possibile e auspicabile l’utilizzo del DDT/bolla ecologica contenente le informazioni minime seguenti: comune, rifiuto, provenienza.
Per un impianto autorizzato a produrre CSS con Codice Eer 191210, in assenza di ulteriori prescrizioni autorizzative, vige l’obbligo di rispettare oltre ai criteri di caratterizzazione e specificazione definiti dalla norma UNI EN 15359 (Potere calorifico, cloro, mercurio, metalli pesanti), anche le dimensioni del lotto da analizzare?
In alternativa è ipotizzabile che il CSS prodotto (rifiuto) sia sottoposto esclusivamente a un’analisi con cadenza annuale, senza considerare il lotto di produzione?
In merito al Rentri, si chiede se tra i soggetti obbligati a iscriversi vi siano o meno i trasportatori e gli intermediari di rifiuti non pericolosi o se, per quanto concerne i rifiuti non pericolosi, gli unici soggetti obbligati siano gli impianti di trattamento (compresi impianti di mero stoccaggio presumo) e i produttori (entro determinati limiti di personale).
In caso di spedizione transfrontaliera (dall’Italia verso un paese OCSE, Brasile) di rifiuti in lista verde (Elenco di cui all’allegato III del Regolamento Ce 1013/2006) è possibile che la comunicazione di cui all’articolo 18 del Regolamento Ce 1013/2006 la faccia il produttore del rifiuto e che non ci sia la necessità che la presenti o sia ufficialmente supportato (in quest’ultimo caso, in che modo?) da una società iscritta all’Albo gestori ambientali con la categoria 8 “Intermediazione Rifiuti”?
È ammesso il trasporto in Categoria 4 Albo Nazionale Gestori Ambientali di rifiuti Eer 20 01 08 “rifiuti biodegradabili di cucine e mense”, originati in ambito urbano da utenze domestiche e derivanti dalla raccolta porta a porta effettuata dal gestore del sevizio pubblico di igiene ambientale, da una “stazione di trasferenza” di titolarità di un soggetto terzo privato (a tutti gli effetti un impianto autorizzato ex articolo 208 – non isola ecologica comunale), non ricompreso nel circuito integrato di gestione dei rifiuti urbani, ad un impianto di destino per il recupero delle matrici organiche? E qualora l’impianto oggetto di trasferenza rientrasse nel perimetro del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quale Categoria di trasporto è obbligatorio attivare?
All’interno del capitolo 10 dell’elenco dei codici Eer, sono distinguibili sottocapitoli dedicati ai rifiuti derivanti dalla metallurgia (quelli da 10.02 a 10.08) e quelli dedicati ai rifiuti derivanti dalla fusione (quelli 10.09 e 10.10). Ai fini della normativa rifiuti, cosa si intende per “metallurgia” e cosa si intende per “fusione”? Una pressofusione di alluminio che produce manufatti partendo da lingotti, nella gestione dei rifiuti derivanti dalla sua attività, è considerabile un’attività di “metallurgia” (e quindi è tenuta ad utilizzare i codici del sottocapitolo 10.03) oppure un’attività di “fusione” (e quindi è tenuta ad utilizzare i codici del sottocapitolo 10.10)?