Bonifiche, il responsabile della contaminazione secondo il Minambiente e il punto su giurisprudenza e dottrina
Individuazione del soggetto responsabile della contaminazione
Il testo del provvedimento è consultabile in Reteambiente – Osservatorio di normativa
ambientale al seguente link: https://www.reteambiente.it/normativa/52168/
Ai sensi dell’articolo 244 del Dlgs 152/2006 quando una Amministrazione rileva un sito in cui i livelli di contaminazione siano superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (cd. “Csc”) deve informare Regioni, Province/Città metropolitane, Comuni competenti. La Provincia/Città metropolitana dopo avere individuato il responsabile della contaminazione, lo diffida con ordinanza a provvedere ad effettuare gli interventi di messa in sicurezza e bonifica del sito.
Il procedimento è complesso e a più fasi e richiede dunque una leale collaborazione di tutti gli Enti coinvolti, i cui rapporti devono ispirarsi alla massima correttezza e al continuo scambio di informazioni.
Per questo Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ha emanato a luglio 2023 le Linee guida per l’individuazione del responsabile della contaminazione con lo scopo di aiutare tutti i soggetti coinvolti nel complesso procedimento di bonifica ad applicare correttamente la normativa.
Il Ministero ricorda come, ai sensi del citato articolo 244, Dlgs 152/2006, la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di attivarsi per ricercare il responsabile della contaminazione anche nei casi in cui il proprietario incolpevole o altro soggetto interessato, diverso dal responsabile della contaminazione, abbia spontaneamente proceduto alla bonifica del sito. Questo in applicazione del principio eurounitario “chi inquina paga”.
Le Linee guida si rivolgono in particolare alle Province/Città metropolitane che, come detto, hanno il ruolo specifico di ricercare il responsabile dell’evento di superamento delle Concentrazioni soglia di contaminazione nel sito e di emanare un’ordinanza motivata nei confronti del responsabile, nonché alle Regioni, ai Comuni e, in termini generali, a tutte le Istituzioni e agli Enti variamente coinvolti.
Solo la corretta applicazione della disciplina da parte dell’Ente competente rende operativo il diritto di quest’ultimo ad agire contro l’inquinatore, consentendo, nei casi previsti, il recupero delle spese sostenute.
Nel documento sono anche contenute apposite istruzioni per il proprietario del sito non responsabile dell’inquinamento e alcune proposte di modifica degli articoli 244 e 245, Dlgs 152/2006. (F.P.)
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