Trasporto intermodale, sì a motrice e rimorchio di imprese diverse anche in fase iniziale
Trasporto intermodale di rifiuti – Chiarimenti sulle modalità di gestione della tratta stradale (*)
(*) NDR
Ai sensi della Circolare 1235 del 4 dicembre 2017 l’impresa che esegue la parte terminale del trasporto su strada possa essere impresa diversa da quella che esegue la parte iniziale, purché vengano rispettate le ulteriori seguenti condizioni:
a) le imprese di autotrasporto che intervengono all’interno dello stesso trasporto intermodale devono essere iscritte all’Albo nazionale gestori ambientali nella stessa categoria d’iscrizione;
b) i codici EER relativi ai rifiuti trasportati devono essere contemporaneamente presenti nelle iscrizioni delle due imprese di autotrasporto;
c) i rifiuti devono essere accompagnati dal formulario di. identificazione rifiuti di cui al Dm 148/1998, gestito con le modalità specificate al punto 1), lettera v), della circolare del Ministro dell’ambiente prot. n. GAB/DEC/812/98 del 4 agosto 1998.)
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