Sfalci e potature: possono essere sottoprodotti
Quesito numero 1484
A seguito delle modifiche apportate al Dlgs 152/2006 gli sfalci e potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico sono considerati, dal I^ gennaio 2021, rifiuti urbani (articolo 183, comma 1, lettera b-ter), n. 5) e quelli derivanti dalla manutenzione del verde privato sono considerati rifiuti organici (articolo 183 comma 1 lettera d)).
Tuttavia, se prima della produzione di tali scarti definisco e dimostro il rispetto di tutti e quattro i requisiti dell’articolo 184-bis per poterli definire sottoprodotti, è corretto gestirli come tali ai sensi del Dm 264/2016?
Oppure, poiché il Dlgs 152/2006 li classifica come rifiuti urbani e gli definisce come rifiuti organici, l’unica strada percorribile è quella di gestirli esclusivamente come rifiuti e non possono in alcun modo esse gestiti come sottoprodotti?
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