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Cessione Mps da recupero rifiuti da C&D e applicazione del “reverse charge” Iva

Risposta ad interpello 8 febbraio 2021, n. 86

Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212  – cessione materia prima secondaria  – “reverse charge” articolo 74, settimo comma, del Dpr n. 633 del 1972

La cessione di materia prima seconda (Mps) derivante dal recupero di rifiuti da costruzione e demolizione per il riempimento di una cava, ai fini Iva sconta l’applicazione dell’inversione contabile (“reverse charge”).
Si è espressa così l’Agenzia delle entrate rispondendo a un interpello di una società (risposta a interpello 8 febbraio 2021, n. 8) che, nell’ambito di un piano di recupero di una cava, intende acquistare delle Mps da recupero di rifiuti da costruzione e demolizione (C&D) e poi effettuare il servizio di stesura e compattazione delle stesse Mps per il riempimento del vuoto della cava.
La società ha chiesto al Fisco quale aliquota Iva va applicata all’acquisto delle Mps e se opera l’istituto dell’inversione contabile (“reverse charge”). Allo stesso modo, in relazione al servizio di stesura e compattazione delle Mps effettuato dalla stessa società e oggetto di altro contratto, qual è l’aliquota Iva applicabile e se opera l’inversione contabile.
In primo luogo l’Agenzia delle entrate ha premesso che esula dalla sua competenza ogni valutazione sui presupposti al ricorrere dei quali un rifiuto diventa materia prima seconda (Mps). Il Fisco dà per assodato che la società possa acquistare le Mps nel pieno rispetto delle norme ambientali.
Venendo al quesito, secondo quanto dichiarato dalla società istante la materia prima seconda ex Dm 5 febbraio 1998 è un materiale realizzato recuperando rifiuti derivanti dalla demolizione e dalla manutenzione, anche parziale, di opere edili e infrastrutturali. Per l’Agenzia delle entrate il materiale sembra rientrare tra i rifiuti ceramici inerti (punto 7, allegato 1, suballegato 1, Dm 5 febbraio 1998) che se sottoposti al processo di recupero diventano Mps idonee ad essere usate per il riempimento della cava. Il processo di recupero consiste sostanzialmente in una “messa in riserva” di rifiuti inerti (una tipologia di stoccaggio).
Pertanto le Mps in questione possono essere considerate ai soli fini fiscali al pari dei rottami, la cui cessione sarà fatturata in “reverse charge” ex articolo 74, comma 7, Dpr 633/1972 (il cedente il materiale emette fattura senza addebitare l’Iva in quanto quest’ultima è a carico del cessionario, che dovrà integrare la fattura ricevuta con la relativa imposta). L’aliquota Iva sarà del 22%. Invece per il servizio di stesura e compattazione delle Mps effettuato dalla società istante, il Fisco ritiene non applicabile il sistema dell’inversione contabile (“reverse charge”) mentre anche in questo caso l’aliquota Iva sarà quella ordinaria del 22%. (Fr.Pe).