Registro: l’obbligo di annotare i materiali derivanti dal riciclo/recupero decorre dal 26 settembre 2020
Quesito numero 1481
In seguito alla modifica dell’articolo 190, Dlgs 152/2006 da parte del Dlgs 116/2020, dovrebbero essere registrati nel registro di carico e scarico rifiuti anche i quantitativi dei materiali secondari prodotti dalle operazioni di recupero.
Si chiede: bisogna aspettare i decreti attuativi di modifica dei Registri di carico e scarico o procedere da subito alla registrazione dei materiali secondari? Si dovrebbe partire dal momento dell’entrata in vigore del Dlgs 116/2020? La causale della registrazione di questa operazione quale sarebbe? Noi teniamo un registro in modalità informatica utilizzando un software di gestione rifiuti che non ha difficoltà a creare un ‘altra causale ad hoc per registrare questi movimenti, ma con il registro cartaceo come si dovrebbe fare? Le sanzioni per la mancata registrazione sarebbero riconducibili all’erronea o incompleta tenuta del registro di carico e scarico?
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