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Terre e rocce da scavo e manutenzione reti sotterranee: quando fare la caratterizzazione?

Argomenti trattati: Terre e rocce da scavo

Nel caso di manutenzioni di infrastrutture/reti sotterranee che riguardano più aree all’interno di uno o più comuni, l’aspetto della puntuale caratterizzazione delle terre e rocce escavate, al fine di qualificarle o meno “sottoprodotti”, non è presa in considerazione in modo esplicito dal Dpr 120/2017.
Tuttavia, da un’attenta lettura del Dpr 120/2017 e del Dlgs 152/2006, è possibile affermare che, in base al combinato disposto dell’articolo 5 e dell’allegato 9, parte A, Dpr 120/2017 e dell’articolo 230, comma 1, Dlgs 152/2006, si possa allestire una area di deposito presso un sito idoneo o presso la sede locale dell’impresa che esegue gli scavi (oppure nel caso in cui gli scavi vengano eseguiti direttamente dal gestore dell’infrastruttura presso la sede di quest’ultimo) dove poi effettuare la caratterizzazione per poter qualificare il materiale quale “sottoprodotto”.
Un aspetto che rimane problematico è il trasporto dal luogo di produzione delle terre e rocce da scavo al luogo del deposito.