Le due “clausole elastiche” nel delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti
Il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti previsto dall’articolo 452-quaterdecies Codice penale è caratterizzato dalla presenza di “clausole elastiche”, quali l’individuazione della soglia di reiterazione delle condotte superata la quale si configura il reato ed il concetto di ingente quantità di rifiuti abusivamente gestiti, che attribuiscono al giudice un ruolo fondamentale nella configurabilità del reato, con la progressiva formazione, su questi due aspetti caratterizzanti l’illecito, di un “diritto vivente” non privo di incertezze applicative.
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