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I rifiuti da C&D prodotti dal cittadino tornano nei centri di raccolta comunali. Ma sul formulario il Ministero sbaglia il riferimento normativo

Nota 2 febbraio 2021, prot. n. 10249

Nota esplicativa rifiuti da costruzione e demolizione prodotti da attività domestiche

Il Minambiente scongiura il blocco dell’accettazione dei rifiuti inerti di origine domestica nei centri di raccolta comunali e a seguito della nota esplicativa del 2 febbraio 2021 le “isole ecologiche” possono riammettere nel proprio perimetro le piccole quantità di rifiuti da costruzione e demolizione prodotti dal privato cittadino nell’ambito del “fai da te” per la ristrutturazione domestica (scorie di cemento, mattoni, mattonelle, sanitari in ceramica, rifiuti misti da costruzione e demolizione). L’inevitabile abbandono delle macerie sul territorio si radicava in un problema tutto normativo: il nuovo regime di classificazione dei rifiuti urbani e speciali introdotto dal Dlgs 116/2020 e il combinato disposto degli articoli 183 e 184, comma 3 lettera b), Dlgs 152/2006 (rispettivamente, definizione di rifiuti da C&D e loro classificazione come speciali). Risultato: i rifiuti da manutenzione effettuata dal cittadino nella civile abitazione diventavano speciali e i centri di raccolta non potevano più accettarli.
La norme richiamate, però, rispondono al punto 11 del preambolo alla direttiva 2018/851/Ue (attuata con il Dlgs 116/2020) il quale, richiamato anche dalla nota ministeriale, afferma che “la definizione di rifiuti da costruzione e demolizione … comprende anche i rifiuti derivanti da attività secondarie di costruzione e demolizione fai da te effettuate nell’ambito del nucleo familiare” e che vanno classificati con il capitolo 17 dell’Elenco europeo dei rifiuti. Il che, secondo il Ministero dell’ambiente, consente “un più coerente avvio alle operazioni di preparazione per il riutilizzo, ne ammette la gestione nell’ambito del servizio pubblico, se prodotto nell’ambito del nucleo familiare”. Con questa motivazione, il Ministero afferma che i rifiuti prodotti, in piccole quantità, nel “fai da te” domestico, possono essere gestiti “alla stregua dei rifiuti urbani …e potranno continuare ad essere conferiti presso i centri di raccolta comunali”. La motivazione non convince ma il fine giustifica i mezzi.
Quello che nella nota però non convince affatto e appare visibilmente sbagliato è l’ultimo periodo sul trasporto dei rifiuti da C&D “conferiti al servizio pubblico”. Infatti, la nota ricorda la possibilità di sostituire il formulario con il Ddt (documento di trasporto). Tuttavia, il cittadino non è obbligato; mentre i rifiuti da manutenzione edilizia effettuata da imprese né potevano né possono accedere ai centri di raccolta comunali perché speciali. Quindi, poiché la nota ministeriale richiama l’articolo 193, comma 7, Dlgs 152/2006, non può neanche riferirsi ai trasporti occasionali e saltuari per il conferimento al sistema pubblico di smaltimento o di recupero. Pertanto, è ragionevole ritenere che la nota intendesse riferirsi al comma 19 dell’articolo 193 e non al comma 7, relativo alle esclusioni. (Paola Ficco)