Rifiuti sanitari, se vanno a recupero energetico, la norma non li assimila agli urbani
Quesito numero 1010
In merito all’assimilazione agli urbani dei rifiuti sanitari sterilizzati, stante il combinato disposto delle norme recate dal Dpr 254/2003 che disciplinano la gestione dei sanitari sterilizzati, l’assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani e la privativa comunale in materia di gestione dei rifiuti urbani avviati a smaltimento, si ritiene che i rifiuti sanitari sterilizzati siano assimilati ai rifiuti urbani a condizione di conferirli ad impianti di incenerimento per rifiuti urbani (individuati come tali nella pianificazione istituzionale di settore) classificati come impianti di smaltimento (D10) dalle rispettive autorizzazioni all’esercizio.
Alla luce di quanto riportato e tenuto conto della definizione di impianto di incenerimento di cui all’articolo 237-ter, Dlgs 152/2006, si chiede un chiarimento in merito alle condizioni alle quali un rifiuto sanitario a solo rischio infettivo, sottoposto a sterilizzazione a norma del Dpr 254/2003, sia da considerare assimilato ai rifiuto urbani; si chiede in particolare se tale rifiuto possa essere assimilato ai rifiuti urbani nel caso in cui venga conferito ad un impianto di incenerimento con recupero di energia.
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