Import-export: l’Autorità competente deve garantire il miglior risultato ambientale complessivo
La massima
Esportazione di rifiuti – Miglior risultato ambientale complessivo – Minima movimentazione – Legittimità di opposizione da parte dell’Autorità competente – Sussiste
In materia di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti il principio del miglior risultato ambientale complessivo orienta l’intera disciplina dettata dal Regolamento (Ce) 1013/2006. Il suo mancato rispetto giustifica un provvedimento di opposizione alla spedizione.
Tale principio, come chiarito dal Regolamento e dalla Convenzione di Basilea, si declina anche attraverso quello di minima movimentazione dei rifiuti. Le spedizioni transfrontaliere di rifiuti non possono essere vietate da atti aventi portata generale ma nulla vieta il diniego a valle di un esame del singolo caso concreto.Quindi, le Autorità competenti di spedizione possono legittimamente preferire che, a parità di opzione ambientale, si privilegi il luogo più vicino e negare l’autorizzazione all’esportazione.Inoltre, la legislazione del Paese di destino deve essere conforme a quella comunitaria e la valutazione va effettuata ex ante, cioè a prescindere dalle dichiarazioni dell’interessato. (P.F.)
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